Regolamento Regionale 4 agosto 2017 , n. 4

Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici

(BURL n. 32, suppl. del 08 Agosto 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-08-04;4

Art. 5
(Obblighi informativi e di pubblicità a carico degli enti proprietari e gestori)
1. Per consentire l’approvazione, nei termini previsti dagli articoli 3 e 4, del piano triennale dell’offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali e del piano annuale dell’offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali, i Comuni, le aziende lombarde per l’edilizia residenziale pubblica (di seguito ALER) territorialmente competenti e gli operatori accreditati di cui all’articolo 4 della l.r. 16/2016 comunicano al Comune capofila, entro il 31 ottobre di ciascun anno, le unità abitative prevedibilmente disponibili nel triennio, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, della l.r. 16/2016. Tali comunicazioni, da rendere anche in assenza dei dati e delle informazioni richieste, costituiscono obbligo informativo. L’inosservanza di detto obbligo comporta per i Comuni, le ALER e gli operatori accreditati l’applicazione di quanto previsto al citato articolo 6, comma 2, della l.r. 16/2016.(8)
2. Gli enti proprietari procedono all'inserimento delle rispettive unità abitative nel sistema regionale dei servizi abitativi pubblici e sociali attraverso la registrazione delle medesime unità nell'anagrafe regionale del patrimonio, che costituisce una componente funzionale della piattaforma informatica regionale. Ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della l.r. 16/2016, la registrazione nell'anagrafe regionale del patrimonio costituisce debito informativo nei confronti della Regione, il cui adempimento è condizione necessaria per l'ammissione degli enti proprietari ai contributi regionali.
3. Gli enti proprietari hanno l'obbligo di pubblicare sulla piattaforma informatica regionale le unità abitative immediatamente assegnabili, quelle che si rendono assegnabili nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione dell'avviso e la scadenza del termine per la presentazione delle domande di assegnazione, ai sensi dell'articolo 23 comma 9, lettera c), della l.r. 16/2016 e quelle non immediatamente assegnabili per carenza di manutenzione.
NOTE:
8. Il comma è stato sostituito dall'art. 4, comma 1 del r.r. 8 marzo 2019, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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