Regolamento Regionale 4 agosto 2017 , n. 4

Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici

(BURL n. 32, suppl. del 08 Agosto 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-08-04;4

Art. 7
(Requisiti di accesso ai servizi abitativi pubblici)
1. I beneficiari dei servizi abitativi pubblici devono avere i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ovvero di stranieri che, in base alla normativa statale, beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani ai fini dell'accesso ai servizi abitativi pubblici comunque denominati;(10)
b) residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa nella regione Lombardia;(11)
c) indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, calcolato con i criteri stabiliti dalla normativa statale di riferimento, non superiore ad euro 16.000 e valori patrimoniali, mobiliari ed immobiliari, del medesimo nucleo familiare determinati come di seguito indicato:
1) per i nuclei familiari composti da un solo componente la soglia patrimoniale è determinata nel valore di euro 22.000,00;
2) per i nuclei familiari con due o più componenti, la soglia patrimoniale è determinata nel valore di euro 16.000,00 + (euro 5.000,00 x il Parametro della Scala di Equivalenza [PSE]).
Prospetto esemplificativo:

Numero componenti solo maggiorenni
Valore PSE
Soglia patrimoniale (valore in euro)
1 persona
1
22.000,00
2 persone
1,57
23.850,00
3 persone
2,04
26.200,00
4 persone
2,46
28.300,00
5 persone
2,85
30.250,00
6 persone
3,2
32.000,00

d) assenza di titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare, nell’osservanza di quanto stabilito dalla lett. d), del comma 1 dell’art. 22 della legge regionale 16/2016.
Ai fini del presente regolamento si considerano adeguati gli alloggi che abbiano una superficie utile residenziale pari o superiore a quella dell’alloggio che potrebbe essere assegnato ai sensi della tabella di cui al successivo articolo 9.
Non precludono l’accesso ai servizi abitativi pubblici:
• la titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su un alloggio dichiarato inagibile da parte del comune;
• la nuda proprietà di un alloggio;
• la proprietà di un alloggio sottoposto a procedura di pignoramento, a decorrere dall’ordinanza di vendita emessa dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 569 c.p.c.;(12)
e) assenza di precedenti assegnazioni di alloggi sociali destinati a servizi abitativi pubblici per i quali, nei precedenti cinque anni, è stata dichiarata la decadenza o è stato disposto l'annullamento, con conseguente risoluzione del contratto di locazione;(13)
f) assenza di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di alloggi di servizi abitativi pubblici per morosità colpevole, in relazione al pagamento del canone di locazione ovvero al rimborso delle spese. Trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di decadenza, la domanda è ammissibile a condizione che il debito sia stato estinto;
g) assenza, anche secondo le risultanze della banca dati di cui all’articolo 22, comma 3, della l.r. 16/2016, di eventi di occupazione abusiva di alloggio o di unità immobiliare ad uso non residenziale o di spazi pubblici e/o privati negli ultimi cinque anni. Trascorsi cinque anni dalla cessazione dell'occupazione abusiva la domanda è ammissibile a condizione che l'eventuale debito derivante dai danneggiamenti prodotti durante il periodo di occupazione o nelle fasi di sgombero sia stato estinto;(14)
h) non aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio precedentemente assegnato o sue pertinenze in locazione;
i) assenza di precedente assegnazione, in proprietà, di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato in qualunque forma, concesso dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito senza dare luogo al risarcimento del danno.(15)
j) (16)
2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quanto previsto dalle lettere d), e), f), g), h) ed i), del medesimo comma 1, anche dagli altri componenti il nucleo familiare del richiedente, alla data di presentazione della domanda, nonché al momento dell'assegnazione. I suddetti requisiti devono permanere in costanza di rapporto, fatto salvo quanto stabilito, ai fini della permanenza, in ordine al limite ISEE e ai limiti dei valori patrimoniali mobiliari ed immobiliari.
3. Ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della l.r. 16/2016, ai fini del rispetto del requisito di cui alla lettera d), del comma 1, nel caso di coniugi legalmente separati o divorziati in condizioni di disagio economico che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi, non viene considerato il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativo alla casa coniugale in cui risiedono i figli.
4. Nel caso di nuclei familiari di nuova formazione, di cui all'articolo 6, comma 4, non ancora costituitisi, è necessario che siano indicati gli ISEE, in corso di validità, delle famiglie di provenienza di ciascuno dei componenti la famiglia di nuova formazione, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, lettera c), punti 1 e 2. Ai fini della valutazione del disagio economico è considerato l'ISEE con il valore minore.
NOTE:
10. La lettera è stata modificata dall'art. 5, comma 1, lett. a) del r.r. 8 marzo 2019, n. 3. Torna al richiamo nota
11. La lettera è stata modificata dall'art. 2, comma 1 del r.r. 6 ottobre 2021, n. 6. Torna al richiamo nota
12. La lettera è stata modificata dall'art. 5, comma 1, lett. b) del r.r. 8 marzo 2019, n. 3e successivamente sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. d) del r.r. 6 marzo 2025, n. 2. Torna al richiamo nota
13. La lettera è stata modificata dall'art. 5, comma 1, lett. c) del r.r. 8 marzo 2019, n. 3. Torna al richiamo nota
14. La lettera è stata modificata dall'art. 5, comma 1, lett. d) del r.r. 8 marzo 2019, n. 3. Torna al richiamo nota
15. La lettera è stata modificata dall'art. 5, comma 1, lett. e) del r.r. 8 marzo 2019, n. 3. Torna al richiamo nota
17. Il comma è stato abrogato dall'art. 5, comma 1, lett. f) del r.r. 8 marzo 2019, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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