Regolamento Regionale 4 agosto 2017 , n. 4

Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici

(BURL n. 32, suppl. del 08 Agosto 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-08-04;4

Art. 7 bis
(Assegnazione e gestione delle unità abitative a favore delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)(17)
1. Per consentire il trasferimento, la permanenza e la mobilità in Regione Lombardia degli appartenenti alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, gli enti proprietari destinano allo scopo una percentuale fino al 10 per cento delle unità abitative prevedibilmente disponibili nel corso dell’anno, comprensive di quelle rilasciate dagli appartenenti alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, da indicarsi nel piano annuale di cui all’articolo 4. Il numero delle unità abitative derivante dall’applicazione della percentuale di cui al presente comma è arrotondato all’unità superiore.
2. Gli enti proprietari, contestualmente all’approvazione del piano annuale, comunicano alla Prefettura territorialmente competente la prevedibile disponibilità di unità abitative da assegnare agli appartenenti alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, per i quali i requisiti di cui alle lettere b), c), e d), del comma 1, dell’articolo 7, non sono considerati in sede di presentazione della domanda, di verifica dei requisiti all’atto dell’assegnazione e in costanza di rapporto. La Prefettura provvede, con i corpi di appartenenza, ad individuare gli aventi diritto e a trasmettere agli enti proprietari la graduatoria dei concorrenti.
3. L’ente proprietario dispone l’assegnazione di un’unità abitativa adeguata al numero di componenti il nucleo familiare convocando l’interessato, di concerto con la Prefettura territorialmente competente o i corpi di appartenenza, per l’accettazione. Decorsi dieci giorni dal ricevimento della convocazione, l’interessato, qualora non si sia presentato per l’accettazione dell’unità abitativa, senza giustificato motivo, decade dal beneficio a favore del soggetto che eventualmente segua nella graduatoria della Prefettura. In assenza di altri soggetti beneficiari, l’unità abitativa è assegnata secondo la graduatoria dell’ente proprietario o, in mancanza della graduatoria, inserita tra gli alloggi disponibili nel successivo avviso di cui all’articolo 8.
4. La documentazione del nucleo familiare di cui al comma 3 deve essere conforme a quella richiesta per la determinazione dell’indicatore della situazione di bisogno abitativo e i relativi dati sono inseriti, a cura dell’ente proprietario, nella piattaforma informatica regionale. Il contratto di locazione, da stipularsi con l’ente proprietario o gestore, è soggetto alla disciplina dei servizi abitativi pubblici di cui al presente regolamento.
5. L’ente proprietario dispone la decadenza dall’assegnazione nei confronti di coloro che abbiano cessato il servizio nel territorio regionale, ad eccezione dei casi di quiescenza per invalidità o di decesso, per causa di servizio. In tali casi l’ente proprietario dispone l’assegnazione dell’unità abitativa purché sussistano i requisiti di permanenza di cui all’articolo 25. L’ente proprietario o gestore provvede agli atti di rilascio dell’unità abitativa, assegnando un termine non superiore a sei mesi.
NOTE:
17. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 6, comma 1 del r.r. 8 marzo 2019, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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