Regolamento Regionale
4 agosto 2017
, n. 4
Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici
(BURL n. 32, suppl. del 08 Agosto 2017 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-08-04;4
Art. 16
(Stipula del contratto di locazione)
1. Effettuata l'assegnazione, l'assegnatario è convocato dall'ente proprietario o dall'ente gestore per la sottoscrizione del contratto di locazione, entro un termine non superiore a trenta giorni, decorrenti dalla data del provvedimento di assegnazione.
2. Se l'assegnatario rifiuta di sottoscrivere il contratto o non si presenta, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito nell'atto di convocazione, decade dall'assegnazione. In tal caso, l'ente proprietario procede all'assegnazione secondo le modalità di cui all'articolo 15, comma 4.
3. Il contratto di locazione è sottoscritto dall'assegnatario e dagli altri componenti maggiorenni del nucleo familiare, affinché ciascuno di essi sia responsabile in solido nei confronti dell'ente proprietario o dell'ente gestore. A seguito della sottoscrizione del contratto di locazione, l'ente proprietario o l'ente gestore procede alla consegna dell'unità abitativa.
4. L'unità abitativa deve essere stabilmente occupata dal nucleo assegnatario entro un termine non superiore a trenta giorni dalla data dell'avvenuta consegna. Entro lo stesso termine, il nucleo assegnatario trasferisce la residenza nell'unità abitativa. La mancata occupazione dell'unità abitativa e il mancato trasferimento della residenza entro il termine di cui al primo periodo, senza giustificato motivo, comporta la decadenza dall'assegnazione e la risoluzione di diritto del contratto di locazione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia