Regolamento Regionale 4 agosto 2017 , n. 4

Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici

(BURL n. 32, suppl. del 08 Agosto 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-08-04;4

Art. 18
(Ampliamento del nucleo familiare)
1. Si ha ampliamento del nucleo familiare nei casi di accrescimento naturale o legittimo, matrimonio, unione civile, convivenza di fatto o provvedimento dell’autorità giudiziaria purché non comporti la perdita di uno o più dei requisiti previsti per la permanenza nei servizi abitativi pubblici.(50)
1 bis. E’ altresì ammesso l’ampliamento del nucleo familiare nel caso di:(51)
a) ascendenti di primo grado;
b) discendenti di primo grado.(52)
1 ter. (53)
2. Se l'ampliamento comporta la perdita di uno o più dei requisiti previsti per la permanenza, l'ente proprietario dichiara la decadenza dall'assegnazione del nucleo assegnatario.
3. L'ampliamento del nucleo familiare di cui al comma 1 non necessita di specifica autorizzazione ed è comunicato all'ente proprietario o gestore entro trenta giorni dal suo verificarsi.(54)
NOTE:
50. Il comma è stato sostituito dall'art. 13, comma 1, lett. a) del r.r. 8 marzo 2019, n. 3. Torna al richiamo nota
51. Il comma è stato aggiunto dall'art. 13, comma 1, lett. b) del r.r. 8 marzo 2019, n. 3. Torna al richiamo nota
52. La lettera è stata modificata dall'art. 10, comma 1, lett. a) del r.r. 6 ottobre 2021, n. 6. Torna al richiamo nota
54. Il comma è stato modificato dall'art. 33, comma 2, lett. b) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi