Regolamento Regionale 4 agosto 2017 , n. 4

Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici

(BURL n. 32, suppl. del 08 Agosto 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-08-04;4

Art. 22
(Mobilità)
1. Gli enti proprietari o gestori procedono alla mobilità degli assegnatari delle unità abitative situate nell’ambito territoriale del piano di zona di riferimento, previa individuazione di criteri, condizioni e modalità, favorendo i nuclei familiari in condizioni di sovraffollamento dovuto ad accrescimento naturale nonché i nuclei familiari in condizioni di sottoutilizzo dell’alloggio, nei seguenti casi:(64)
a) per nuclei familiari nei quali siano presenti uno o più componenti affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino un handicap grave ovvero una percentuale d'invalidità pari o superiore al 66 per cento oppure quando un componente abbia età superiore a 65 anni;
b) per nuclei familiari in condizioni di sovraffollamento, così come definito ai sensi del punto 9, lettere a) e b), dell’Allegato 1;(65)
c) per cambi consensuali, tra inquilini, non contrastanti con un efficiente utilizzo del patrimonio residenziale;(66)
d) per interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, sicurezza pubblica e degrado ambientale, con assunzione degli oneri derivanti dal trasferimento dell'assegnatario in un'unità abitativa adeguata;
e) per esigenze di razionalizzazione ed economicità della gestione del patrimonio dei servizi abitativi pubblici che determinino la necessità di mobilità dell'assegnatario;
f) per necessità di avvicinamento al posto di lavoro;
g) per gravi e documentate necessità del richiedente o del relativo nucleo familiare.
1 bis. Ai sensi dell’articolo 23, comma 9, lettera h), della l.r. 16/2016, la mobilità dai servizi abitativi sociali ai servizi abitativi pubblici è ammessa nel caso di peggioramento della situazione economica del nucleo familiare, a condizione che l’ISEE del nucleo familiare rientri nei limiti previsti dall’articolo 7, comma 1, lettera c).(67)
2. La presentazione della domanda di mobilitàè consentita agli assegnatari purché siano decorsi almeno dodici mesi dalla data del provvedimento di assegnazione o dalla data del provvedimento di autorizzazione di una precedente mobilità, ad eccezione delle situazioni di cui alla lettera g) del comma 1.
3. Possono presentare domanda di mobilità, indicando l'eventuale zona di preferenza, gli assegnatari in possesso dei requisiti per la permanenza nell'alloggio, che non si trovino in situazione di morosità colpevole.
4. Per favorire la mobilità degli assegnatari, gli enti proprietari o gestori possono stipulare accordi per singoli cambi di alloggi anche nel territorio regionale. In presenza di soggetti con gravi difficoltà motorie, sensoriali o anche psichiche, gli enti proprietari o gestori favoriscono la mobilità anche con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 18, comma 3, della l.r. 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche).(68)
5. Nei casi di cui alla lettera a), e nei casi di mobilità forzosa di cui alle lettere d) ed e) del comma 1, e di sottoutilizzo dell'unità abitativa, l'ente proprietario o gestore assicura che il trasferimento avvenga in un'unità abitativa localizzata preferibilmente all'interno del medesimo Comune o municipio e adeguata alla composizione del nucleo familiare, con la possibilità per l'assegnatario, ove questi ne faccia richiesta, di rientrare nell'unità abitativa alla conclusione degli interventi di cui alla citata lettera d). Limitatamente ai casi di mobilità forzosa, le spese per il primo trasloco possono essere sostenute dall'ente proprietario, che può disporre la corresponsione di contributi graduati in funzione della condizione economica per le spese inerenti il trasferimento.(69)
6. Avverso il provvedimento che dispone la mobilità forzosa può essere presentato ricorso in opposizione entro trenta giorni. L'ente si esprime con decisione motivata entro trenta giorni e il provvedimento ha valore di titolo esecutivo. In caso di inottemperanza da parte dell'assegnatario, questi viene dichiarato decaduto.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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