Regolamento Regionale
4 agosto 2017
, n. 4
Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici
(BURL n. 32, suppl. del 08 Agosto 2017 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-08-04;4
Art. 24
(Annullamento dell'assegnazione)
1. L'annullamento dell'assegnazione è disposto dal Comune o dall'ALER, con atto notificato e previo esperimento del contraddittorio, nei seguenti casi:
2. Al fine di assicurare il previo esperimento del contraddittorio, l'ente procedente comunica all'assegnatario, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), l'avvio del procedimento di annullamento, assegnandogli un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione di osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
3. Decorso il termine di cui al comma 2, l'ente procedente adotta il provvedimento di annullamento e lo notifica all'assegnatario. In tal caso, del mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia