Regolamento Regionale
8 marzo 2019
, n. 3
Modifiche al regolamento regionale 4 agosto 2017 n. 4 (Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici)(1)
(BURL n. 11, suppl. del 12 Marzo 2019 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2019-03-08;3
Art. 4
(Modifica all’art. 5 del r.r. 4/2017)
1. Il comma 1 dell'articolo 5 del regolamento regionale 4/2017è sostituito dal seguente:
'1. Per consentire l'approvazione, nei termini previsti dagli articoli 3 e 4, del piano triennale dell'offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali e del piano annuale dell'offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali, i Comuni, le aziende lombarde per l'edilizia residenziale pubblica (di seguito ALER) territorialmente competenti e gli operatori accreditati di cui all'articolo 4 della l.r. 16/2016 comunicano al Comune capofila, entro il 31 ottobre di ciascun anno, le unità abitative prevedibilmente disponibili nel triennio, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, della l.r. 16/2016. Tali comunicazioni, da rendere anche in assenza dei dati e delle informazioni richieste, costituiscono obbligo informativo. L'inosservanza di detto obbligo comporta per i Comuni, le ALER e gli operatori accreditati l'applicazione di quanto previsto al citato articolo 6, comma 2, della l.r. 16/2016.'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia