Regolamento Regionale 8 marzo 2019 , n. 3

Modifiche al regolamento regionale 4 agosto 2017 n. 4 (Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici)(1)

(BURL n. 11, suppl. del 12 Marzo 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2019-03-08;3

Art. 16
(Modifiche all’art. 21 del r.r. 4/2017)
1. All'articolo 21 del regolamento regionale 4/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) del comma 1 la parola 'nascita' è sostituita dalla seguente: 'accrescimento naturale o legittimo';
b) dopo il comma 1è inserito il seguente:
'1 bis. Il requisito della continuità nella convivenza, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, non è richiesto se il decesso dell'assegnatario è avvenuto in strutture socio-sanitarie, assistenziali o in istituti di detenzione presso i quali l'assegnatario ha trasferito la residenza.';
c) l'ultimo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: 'In caso di cessazione della convivenza di fatto è data priorità al convivente affidatario dei figli minori; in mancanza di figli minori e di accordo tra i conviventi, subentra il convivente che risulta abitare stabilmente nell'unità abitativa.';
d) al comma 4 dopo le parole 'o parte di unione civile' sono inserite le seguenti: 'o convivente di fatto';
e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
'4 bis. In esecuzione di quanto disposto dall'articolo 3 bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito con modifiche dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, a coloro che sono stati condannati per delitti di violenza domestica subentrano nell'assegnazione le altre persone conviventi secondo quanto previsto nel presente articolo.'.
NOTE:
1. Si rinvia al r.r. 4 agosto 2017, n. 4, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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