Regolamento Regionale
8 marzo 2019
, n. 3
Modifiche al regolamento regionale 4 agosto 2017 n. 4 (Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici)(1)
(BURL n. 11, suppl. del 12 Marzo 2019 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2019-03-08;3
Art. 17
(Modifiche all’art. 22 del r.r. 4/2017)
1. All'articolo 22 del regolamento regionale 4/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
'b) per nuclei familiari in condizioni di sovraffollamento, così come definito ai sensi del punto 9, lettere a) e b), dell'Allegato 1;';
b) dopo il comma 1è inserito il seguente:
'1 bis. Ai sensi dell'articolo 23, comma 9, lettera h), della l.r. 16/2016, la mobilità dai servizi abitativi sociali ai servizi abitativi pubblici è ammessa nel caso di peggioramento della situazione economica del nucleo familiare, a condizione che l'ISEE del nucleo familiare rientri nei limiti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera c).';
c) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
'In presenza di soggetti con gravi difficoltà motorie, sensoriali o anche psichiche, gli enti proprietari o gestori favoriscono la mobilità anche con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, della l.r. 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche).'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia