Regolamento Regionale 8 marzo 2019 , n. 3

Modifiche al regolamento regionale 4 agosto 2017 n. 4 (Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici)(1)

(BURL n. 11, suppl. del 12 Marzo 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2019-03-08;3

Art. 18
(Modifiche all’art. 25 del r.r. 4/2017)
1. All'articolo 25 del regolamento regionale 4/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al numero 1) della lettera a) del comma 1 la parola '30.000' è sostituita dalla parola '35.000';
b) al numero 3) della lettera a) del comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'E' adeguato l'alloggio che abbia un numero di vani catastali pari o maggiori a quelli del nucleo familiare più uno.';
c) alla lettera b) del comma 1 dopo le parole 'concernenti l'ospitalità' sono inserite le seguenti parole 'l'ampliamento';
d) al primo e al secondo periodo del comma 2 le parole 'Forze di Polizia' sono sostituite dalle seguenti: 'Forze di Polizia e Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco';
e) al secondo periodo del comma 2 dopo le parole 'purché sussistano i requisiti di permanenza' sono inserite le seguenti: 'di cui al presente articolo';
f) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
'4 bis. In esecuzione di quanto disposto dall'articolo 3 bis, del decreto-legge 93/2013 convertito dalla legge 119/2013, la decadenza è altresì disposta per coloro che sono stati condannati per delitti di violenza domestica.'.
NOTE:
1. Si rinvia al r.r. 4 agosto 2017, n. 4, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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