Regolamento Regionale 25 marzo 2020 , n. 2

'Disciplina delle modalità di attuazione e applicazione delle disposizioni in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della l.r. 5/2010 e delle relative modifiche e integrazioni. Abrogazione del r.r. 5/2011'

(BURL n. 13, suppl. del 27 Marzo 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2020-03-25;2

Art. 4
(Procedura per la valutazione di impatto ambientale e rilascio del PAU)
1. La procedura per il rilascio del PAU da parte delle autorità competenti di cui all'articolo 2 della l.r. 5/2010 prevede, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 27-bis del d.lgs. 152/2006, le seguenti fasi tecnico amministrative:
a) trasmissione, da parte del proponente il progetto, dell'istanza per il rilascio del PAU e di tutta la documentazione tecnica ed elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, nonché copia dell'avvenuto pagamento degli oneri istruttori, tramite l'utilizzo dell'applicativo informatico S.I.L.V.I.A. di cui all'articolo 2, e contestuale trasmissione all'autorità competente VIA;
b) messa a disposizione, da parte dell'autorità competente VIA, alle altre amministrazioni ed enti competenti al rilascio dei titoli abilitativi di settore, da acquisire nell'ambito della conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006, della documentazione tecnico-amministrativa depositata dal proponente;
c) verifica, da parte delle singole amministrazioni ed enti di cui alla lettera b), della completezza documentale nonché della sussistenza di eventuali motivi ostativi all'approvazione di quanto in progetto, al fine dell'avvio del procedimento finalizzato al rilascio del PAU e dello svolgimento della relativa istruttoria tecnica;
d) avvio del procedimento di cui all'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006 mediante pubblicazione su S.I.L.V.I.A. dell'avviso di cui all'articolo 24, comma 2, del d.lgs. 152/2006, ai fini della consultazione del pubblico, dell'acquisizione dei contributi di cui all'articolo 24, comma 3, del d.lgs. 152/2006 da parte di amministrazioni ed enti non competenti al rilascio dei titoli abilitativi e contestuale indizione della conferenza di servizi decisoria finalizzata al rilascio del PAU;
e) svolgimento del percorso tecnico-amministrativo di conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 4, commi 3 e seguenti, della l.r. 5/2010, comprensivo del sopralluogo istruttorio e della eventuale richiesta di integrazioni;
f) rilascio del PAU, comprensivo della VIA e di tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto oggetto di istanza di PAU; i titoli abilitativi da acquisire in conferenza di servizi sono direttamente connessi alla categoria progettuale assoggettata a procedura di VIA ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 5/2010;
g) pubblicazione, da parte dell'autorità competente VIA, del provvedimento di PAU sul sito web S.I.L.V.I.A. e contestuale comunicazione formale di tale pubblicazione ai soggetti di cui alle lettere b) e d).
2. Qualora la categoria di opera principale assoggettata a PAU comprenda ulteriori categorie progettuali assoggettate a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'allegato B alla l.r. 5/2010 e per le quali il livello di dettaglio progettuale di riferimento non consente l'acquisizione in conferenza di servizi del titolo abilitativo necessario alla realizzazione e all'esercizio dell'opera, ma il contenuto dello studio di impatto ambientale sia tale da poterne affrontare l'analisi e la valutazione dei potenziali impatti riconducibili all'effetto cumulativo di tali opere, il PAU deve contenere, nella sezione relativa alla VIA, specifici riferimenti alle analisi e alle valutazioni ambientali condotte anche per le opere non oggetto di autorizzazione.
3. Il rilascio dei titoli abilitativi dei progetti già oggetto di analisi e di valutazioni ambientali effettuate durante il procedimento per il conseguimento del PAU, di cui al comma 2, avviene previo espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 6, comma 7, del d.lgs. 152/2006, dei progetti per la cui istruttoria tecnica devono essere tenute in considerazione le analisi e le valutazioni ambientali già esperite.
4. Per il rilascio del PAU di competenza regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 3 bis, della l.r. 5/2010 l'istruttoria è svolta dalla unità organizzativa o struttura regionale competente in materia di VIA:
a) con il supporto tecnico-scientifico della Commissione di cui al successivo articolo 7, secondo le modalità ivi previste;
b) a supporto del rappresentante unico regionale, di seguito RUR, di cui all'articolo 2, comma 7 sexies, della l.r. 5/2010.
5. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di PAU, l'autorità competente VIA verifica, preliminarmente alla procedura di cui al comma 1, lettera c), l'avvenuto pagamento degli oneri istruttori, secondo le indicazioni di cui all'articolo 9 e in base a quanto disposto ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della l.r. 5/2010.
6. Il verbale della seduta conclusiva della conferenza di servizi decisoria contiene le risultanze e l'esito del procedimento amministrativo per il rilascio del PAU ai fini della realizzazione e dell'esercizio del progetto in esame; il verbale costituisce il presupposto per l'adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14 ter della legge 7 agosto 1990, n 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dell'articolo 4, comma 3 bis, della l.r. 5/2010.
7. L'eventuale determinazione motivata di conclusione negativa della conferenza di servizi per il rilascio del PAU è preceduta dalla comunicazione di cui all'articolo 10 bis della l. 241/1990; il verbale dell'ultima seduta della conferenza di servizi produce gli effetti della stessa comunicazione.
8. Dell'avvenuta decisione circa il rilascio del PAU ai sensi dell'articolo 27 bis, comma 7, del d.lgs. 152/2006, firmata digitalmente dall'avente titolo a nome dell'autorità competente VIA, è data notizia a cura dell'autorità competente VIA sul sito web S.I.L.V.I.A. e, contestualmente, ne è data comunicazione, tramite posta elettronica certificata, al proponente e a tutte le amministrazioni ed enti che hanno partecipato ai lavori di conferenza di servizi decisoria.
9. Alla notizia dell'avvenuta decisione pubblicata ai sensi del comma 8è allegato il PAU, comprensivo della valutazione di impatto ambientale e dei titoli abilitativi acquisiti in conferenza di servizi decisoria.
10. Per i progetti di derivazione di acque sotterranee o superficiali che prevedono il rilascio di concessioni di derivazione d'acqua ai sensi del r.d. 1775/1933 e siano assoggettati, per caratteristiche dimensionali, a VIA di competenza non statale, il procedimento per il rilascio del PAU assicura anche lo svolgimento della fase di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), da parte dell'amministrazione competente ad esprimersi in conferenza di servizi decisoria, circa il titolo abilitativo di concessione, delle informazioni progettuali e amministrative essenziali ai fini della presentazione di eventuali domande concorrenti da parte di soggetti terzi. Tale forma di pubblicazione sul BURL, da effettuare entro 45 giorni dalla presentazione dell'istanza di PAU, assolve all'onere di completezza documentale di cui al comma 1, lettera c), ai fini della conseguente procedibilità dell'istruttoria del progetto per l'acquisizione del titolo concessorio nell'ambito dei lavori della conferenza di servizi decisoria per il rilascio del PAU.
11. Fino alla scadenza della fase di pubblicazione ai fini delle concorrenze di cui al comma 10 non può essere indetta la conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 27 bis, comma 7, del d.lgs. 152/2006 e non si può procedere con la pubblicazione dell'avviso al pubblico ai fini partecipativi.
12. L'autorità competente VIA regionale, in collaborazione con le autorità competenti VIA provinciali e della Città Metropolitana di Milano, predispone, per la conseguente pubblicazione sul sito web S.I.L.V.I.A., un grafo esplicativo del procedimento PAU, a mero titolo ricognitivo, per i casi di concessione di derivazione d'acqua pubblica.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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