Regolamento Regionale 25 marzo 2020 , n. 2

'Disciplina delle modalità di attuazione e applicazione delle disposizioni in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della l.r. 5/2010 e delle relative modifiche e integrazioni. Abrogazione del r.r. 5/2011'

(BURL n. 13, suppl. del 27 Marzo 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2020-03-25;2

Art. 7
(Disciplina della commissione istruttoria regionale per la VIA e disposizioni riguardanti i relativi esperti ai sensi dell’articolo 3, commi 2, 2 bis e 3, della l.r. 5/2010)
1. Per le valutazioni inerenti alle procedure in materia di VIA per le quali la Regione è autorità competente ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, della l.r. 5/2010, la commissione istruttoria regionale per la valutazione di impatto ambientale, di seguito denominata commissione VIA regionale, è disciplinata secondo quanto previsto al presente articolo.
2. Sono componenti della commissione VIA regionale:
a. il direttore generale della direzione regionale alla quale appartiene la struttura competente in materia di VIA, che la presiede;

b. i rappresentanti delle direzioni regionali competenti rispetto agli ambiti di intervento interessati dalla valutazione dei progetti assoggettati alle procedure di cui agli articoli 4 e 6 della l.r. 5/2010, in modo da garantire l'espressione di pareri specialistici nei seguenti ambiti:
1) agenti fisici;
2) biodiversità;
3) rifiuti e bonifiche;
4) clima;
5) qualità dell'aria;
6) commercio e fiere;
7) difesa del suolo e assetto idrogeologico;
8) energia e reti tecnologiche;
9) infrastrutture e mobilità;
10) parchi e aree protette;
11) prevenzione rischi naturali;
12) programmazione negoziata
13) pianificazione territoriale e paesistica;
14) rischio industriale;
15) salute pubblica;
16) sistemi forestali e uso del suolo agricolo;
17) sviluppo sostenibile;
18) urbanistica e assetto del territorio;
19) uso delle risorse naturali;
20) zootecnica ed industria alimentare.
3. Sono, altresì, componenti della commissione di cui al comma 2 un rappresentante per ognuna delle seguenti strutture regionali o enti del sistema regionale, di cui all'Allegato A1 della l.r. 30/2006:
a) uffici territoriali regionali (UTR) interessati, a livello territoriale, dal progetto;
b) Arpa Lombardia;
c) ERSAF;
d) ATS territorialmente competenti.
4. Alla formale costituzione della commissione VIA regionale provvede, con decreto, il direttore generale di cui al comma 2, lettera a), sulla base dei nominativi segnalati dalle direzioni regionali secondo gli ambiti di competenza di cui al comma 2, lettera b), nonché dalle strutture e dagli enti di cui al comma 3. La composizione della commissione può, comunque, essere integrata per singoli procedimenti, da parte del direttore generale di cui al presente comma, con ulteriori rappresentanti delle direzioni regionali, in relazione a particolari tipologie progettuali o a specifiche necessità istruttorie.
5. La commissione VIA regionale, nella composizione di cui ai commi 2 e 3, convocata ai fini dell'approvazione e modifica del proprio regolamento di funzionamento interno e nei casi previsti dallo stesso regolamento, si esprime validamente a maggioranza dei presenti.
6. Il regolamento di funzionamento interno della commissione VIA regionale prevede che l'autorità competente VIA regionale determini, rispetto ai singoli progetti da esaminare e valutare, gli ambiti di riferimento di cui al comma 2 da affrontare per il particolare progetto e al fine di determinarne la conseguente composizione rispetto a ogni procedimento.
7. La commissione VIA regionale svolge, tramite i relativi componenti, in particolare, i seguenti compiti:
a) supporto all'autorità competente regionale nella fase di consultazione di cui all'articolo 3, partecipando a incontri con il proponente e gli enti locali interessati dalla procedura di VIA di competenza regionale, contribuendo alla definizione delle informazioni e delle metodologie da adottare per la predisposizione, da parte del proponente, dello studio di impatto ambientale e del piano di monitoraggio ambientale;
b) partecipazione alle fasi della procedura di VIA di competenza regionale, mediante formulazione di un parere specialistico all'esito della valutazione della documentazione depositata dal proponente al momento della presentazione dell'istanza o anche successivamente, a seguito di eventuali integrazioni e di quanto emerso nella istruttoria regionale;
c) supporto alla autorità competente regionale, nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale, mediante la formulazione di un parere specialistico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b), della l.r. 5/2010, qualora espressamente richiesto dall'autorità competente;
d) supporto all'autorità competente regionale, nell'ambito delle procedure di controllo e sanzionatorie di cui all'articolo 3, comma 3, lettere d) e d bis), e all'articolo 9 della l.r. 5/2010, nonché di cui all'articolo 29 del d.lgs. 152/2006 e, per quanto applicabile, di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 24 marzo 2010, n. VIII/11516 (Aggiornamento alla l.r. n. 5/2010 dell'allegato 1 alla d.g.r. 10564/2009 relativa alle modalità applicative delle disposizioni in materia di sanzioni amministrative per la violazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità) e agli altri provvedimenti della Giunta regionale al momento vigenti in materia;
e) supporto all'autorità competente regionale per le valutazioni preliminari di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d ter), della l.r 5/2010 e all'articolo 6, comma 9, del d.lgs. 152/2006 relativamente a modifiche, estensioni o adeguamenti tecnici di opere esistenti.
8. Il supporto specialistico di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 7, qualora il progetto oggetto di valutazione interagisca con limitate e specifiche componenti ambientali, può essere richiesto dall'autorità competente VIA regionale ai singoli componenti della commissione VIA regionale anche in modalità autonoma e disgiunta ovvero senza ricorso ai formali lavori di commissione.
9. Fuori dai casi di cui all'articolo 3, comma 4, della l.r. 5/2010 e all'articolo 10 del presente regolamento, i piccoli comuni di cui alla legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia) possono richiedere supporto tecnico-specialistico all'autorità regionale competente in materia di VIA, la quale può avvalersi, a tal fine, della commissione VIA regionale.
10. Le modalità di formalizzazione della richiesta di supporto alla commissione VIA regionale, da parte della competente autorità VIA regionale, nonché dello stesso contributo fornito dai singoli commissari sono definite secondo quanto indicato dal regolamento interno di funzionamento dei lavori della commissione di cui al comma 6, mediante un sistema informatizzato di scambio dati interno alla amministrazione regionale. I pareri della commissione, non vincolanti per l'autorità competente VIA regionale, che può motivatamente discostarsene, sono resi entro e non oltre trenta giorni dalla formale richiesta da parte della stessa autorità competente nell'ambito delle procedure regionali e comunque al fine di garantire il rispetto dei termini perentori previsti dal d.lgs. 152/2006 per la conclusione dei procedimenti di valutazione ambientale dei progetti.
11. L'ATS territorialmente competente assicura, nell'ambito della Commissione VIA regionale, il proprio supporto tecnico scientifico nelle diverse fasi procedurali di cui al comma 7 in relazione alle ricadute sulla componente salute pubblica di cui alla deliberazione della Giunta regionale dell'8 febbraio 2016, n. X/4792 (Approvazione delle 'Linee guida per la componente salute pubblica negli studi di impatto ambientale e negli studi preliminari ambientali' in revisione delle 'Linee guida per la componente ambientale salute pubblica degli studi di impatto ambientale' di cui alla d.g.r. 20 gennaio 2014, n. X/1266).
12. Nel caso in cui un progetto interessi il territorio di più ATS, la direzione regionale competente in materia di salute pubblica assicura, oltre al contributo di cui al comma 2, lettera b), numero 15), il necessario raccordo tra i contributi delle ATS interessate.
13. Il funzionario istruttore del singolo progetto oggetto di valutazione è relatore di riferimento nell'ambito dei lavori di commissione dedicati all'esame del progetto. Il parere della commissione VIA regionale, espresso in forma di relazione nella quale sono esposte le risultanze istruttorie, è approvato secondo le modalità di cui al regolamento interno della commissione. La decisione della commissione è riportata nel verbale della seduta di esame conclusivo del progetto, al quale è allegata la relativa relazione istruttoria.
14. Il presidente della commissione VIA regionale, qualora richiesto dalla fattispecie progettuale o da comprovata necessità di approfondimenti tecnico-scientifici, segnala alla Giunta regionale l'esigenza di integrare la composizione della commissione VIA regionale, dedicata al progetto in esame, con uno o più esperti di cui al comma 15.
15. La Giunta regionale, anche su segnalazione di cui al comma precedente, individua, con propria deliberazione ai sensi dell'articolo 3, comma 2 bis, della l.r. 5/2010, in base a idoneo curriculum attestante l'attività professionale, un numero massimo di dieci esperti, dotati di specifiche competenze progettuali-ambientali, economiche e giuridiche in una o più delle seguenti materie:
a) procedimento amministrativo, valutazioni economiche e costi-benefici;
b) agricoltura e allevamenti zootecnici;
c) industria energetica;
d) industria estrattiva;
e) impianti industriali;
f) trasformazioni territoriali, infrastrutture per la mobilità e traffico veicolare;
g) derivazioni idriche, opere idrauliche, impianti di depurazione, acque superficiali e sotterranee, rischio idrogeologico;
h) rifiuti;
i) paesaggio;
j) ecosistemi, flora, fauna, biodiversità;
k) emissioni in atmosfera, qualità dell'aria;
l) bonifiche di terreni inquinati;
m) agenti fisici;
n) salute pubblica.
16. Per il conferimento degli incarichi agli esperti di cui al comma 15 si provvede previa pubblicazione di avviso sul BURL e successiva comparazione dei curricula. Sono rispettate le cause di incompatibilità di cui all'articolo 6 della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 32 (Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta Regionale e del Presidente della Regione). Non possono esercitare le attività connesse all'incarico coloro che si trovano in conflitto di interesse con riferimento all'incarico stesso e, in particolare, i soggetti che abbiano un interesse di carattere imprenditoriale, commerciale o professionale in relazione ai progetti sottoposti alla valutazione della commissione, né i coniugi, parenti o affini entro il secondo grado di parentela nei confronti degli esperti e coloro che possano trarre vantaggio diretto dalle decisioni della commissione.
17. Gli incarichi sono rinnovati ad ogni legislatura regionale e durano fino alla nomina dei nuovi esperti. La Giunta regionale può disporre in qualsiasi momento la revoca motivata dell'incarico, qualora non ritenga più l'esperto o gli esperti adeguati all'incarico ricoperto, e contestualmente provvedere all'eventuale sostituzione. La Giunta regionale può disporre, altresì, la sostituzione degli esperti il cui incarico sia cessato per qualsiasi motivo.
18. Il supporto degli esperti alla commissione è richiesto, di norma, nei seguenti casi:
a) presenza di osservazioni da parte del pubblico a contenuto tecnico di particolare complessità;
b) presenza di pareri negativi o critici da parte degli enti locali, supportati da elementi tecnici di particolare complessità;
c) necessità di integrazione dell'istruttoria svolta dalla commissione, dovuta alla complessità delle materie trattate o alla mancanza di specifiche competenze;
d) effettuazione di inchiesta pubblica o di contraddittorio;
e) particolare complessità della decisione di assoggettamento o esclusione dalla procedura di VIA.
19. Gli esperti di cui al comma 15 sono tenuti a partecipare alle riunioni della commissione, la cui convocazione deve essere effettuata con congruo anticipo; sono, altresì, tenuti ad esprimersi, sulle questioni ad essi sottoposte, con un contributo in forma di parere, da rendersi nel rispetto dei termini di legge per la conclusione del procedimento amministrativo e tenuto conto di quanto previsto al comma 10.
20. Agli esperti di cui al comma 15 che non fanno parte dell'amministrazione regionale né degli enti di cui all'Allegato A1 della l.r. 30/2006 spetta, nel rispetto della normativa vigente, un gettone di presenza per ogni riunione, corrisposto nella misura determinata ai sensi della normativa in materia.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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