Regolamento Regionale 24 luglio 2020 , n. 5

Regolamento di attuazione del titolo X della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)

(BURL n. 31 suppl. del 28 Luglio 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2020-07-24;5

Art. 4
(Corsi di formazione per l'esercizio di attività agrituristiche)
1. La Regione organizza i corsi di formazione per l'esercizio di attività agrituristiche o riconosce quelli organizzati da organizzazioni professionali agricole o loro associazioni, nonché da consorzi agrituristici, dall'ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF), dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e da operatori accreditati dalla stessa Regione allo svolgimento di attività formative.
2. I corsi, organizzati anche on-line, hanno durata di quaranta ore anche suddivise in più moduli.(16)
3. Costituiscono argomenti dei corsi:
a) la normativa di riferimento inclusa quella relativa alla fiscalità e alla contabilità dell'azienda agrituristica;
b) i metodi e le procedure per la preparazione e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, anche con riferimento alla tradizione enogastronomica locale;
c) l'attività agricola e la sua multifunzionalità;
d) il territorio, l'ambiente e il turismo;
e) il marketing territoriale.
4. L'attestato di partecipazione si consegue a seguito della frequenza dei corsi per almeno l'ottanta per cento delle ore previste.
5. L'istanza di riconoscimento dei corsi deve essere inoltrata almeno entro trenta giorni prima del loro inizio alla competente struttura della Regione o della Provincia di Sondrio corredata del programma dettagliato, dell'elenco dei docenti, dell'indicazione della sede e del calendario delle lezioni. I termini per il riconoscimento dei corsi sono sempre aperti.
6. La competente struttura della Regione o della Provincia di Sondrio comunica al richiedente l'esito del riconoscimento entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza; decorso tale termine senza che il richiedente abbia ricevuto alcuna comunicazione, l'istanza si intende accolta.
7. Gli enti formatori, al termine del corso, inviano alla competente struttura della Regione o della Provincia di Sondrio l'elenco dei partecipanti che hanno superato il percorso formativo con esito positivo.
8. L'attestato di partecipazione rilasciato nel territorio di qualsiasi provincia della Regione ha validità sull'intero territorio regionale. Eventuali attestati di partecipazione rilasciati da altre Regioni possono essere riconosciuti solo se conseguiti a seguito di un idoneo corso di formazione.
9. Non è richiesta istanza di riconoscimento per i percorsi formativi realizzati da enti accreditati al sistema della formazione di cui alla legge regionale 6 agosto 2007 n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) inerenti al profilo professionale  gestore di agriturismo  e afferenti al quadro regionale degli standard professionali.
NOTE:
16. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. h) del r.r. 16 febbraio 2021, n. 2. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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