Regolamento Regionale 24 luglio 2020 , n. 5

Regolamento di attuazione del titolo X della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)

(BURL n. 31 suppl. del 28 Luglio 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2020-07-24;5

Art. 10
(Regole per il trasferimento e le variazioni di attività)
1. In caso di variazione della titolarità dell’azienda agrituristica per accordo fra le parti, l’imprenditore agricolo che subentra può continuare a svolgere l’attività agrituristica, secondo quanto previsto dal certificato di connessione in corso di validità, per non più di tre mesi a partire dall’avvenuta comunicazione al SUAP del comune di tale variazione, fatta salva l’osservanza delle norme igienicosanitarie, a condizione che:(31)
a) entro dieci giorni dal subentro comunichi al SUAP del comune e alle competenti strutture della Regione o della Provincia di Sondrio la persistenza e l’invarianza dei requisiti oggettivi che hanno consentito l’avvio dell’attività agrituristica e dimostri, in capo a sé o ad uno dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), di aver conseguito l’attestato di frequenza del corso di formazione;
b) non appena il fascicolo aziendale è stato aggiornato o costituito, richieda alle competenti strutture della Regione o della Provincia di Sondrio il nuovo certificato di connessione.
2. In caso di variazione della titolarità dell’azienda agrituristica per causa di morte, chi subentra può continuare a svolgere l’attività agrituristica, secondo quanto previsto dal certificato di connessione in corso di validità, per non più di quattordici mesi, a partire dalla data di morte del precedente titolare, fatta salva l’osservanza delle norme igienico-sanitarie, a condizione che:(31)
a) entro trenta giorni comunichi al SUAP del comune e alla competente struttura della Regione o della Provincia di Sondrio l’avvenuto decesso del titolare dell’azienda, la persistenza e l’invarianza dei requisiti oggettivi che hanno consentito l’avvio dell’attività agrituris tica e il suo nominativo o di altro soggetto di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), che si impegna a conseguire l’attestato di frequenza del corso di formazione entro dodici mesi;
b) non appena il fascicolo aziendale è stato aggiornato o costituito, richieda alle competenti strutture della Regione o della Provincia di Sondrio il nuovo certificato di connessione.
3. Entro il termine di tre mesi di cui al comma 1 o di quattordici mesi di cui al comma 2 l'imprenditore agricolo subentrante deve ottenere il certificato di connessione e presentare al SUAP del comune la SCIA.
4. Lo svolgimento dell'attività agrituristica per più di tre mesi, nel caso di cui al comma 1, o per più di quattordici mesi, nel caso di cui al comma 2, senza che siano state rispettate le condizioni poste integra la fattispecie di cui all'articolo 162, comma 3, della l.r. 31/2008.(32)
5. In caso di variazioni che non comportino mutamento nella titolarità dell'azienda agrituristica e, in particolare, in caso di variazioni del codice unico di identificazione delle aziende agricole e della partita IVA si osserva la disposizione di cui all'articolo 153, comma 3, della l.r. 31/2008.
NOTE:
31. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. n) del r.r. 16 febbraio 2021, n. 2. Torna al richiamo nota
32. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. i) del r.r. 31 maggio 2024, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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