Regolamento Regionale
6 ottobre 2021
, n. 6
'Modifiche al regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4 (Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici).(1) Disposizioni per l'attuazione delle modifiche alla l.r. 16/2016 di cui all'art. 14 della l.r. 7/2021 e all'art. 27 della l.r. 8/2021 e ulteriori disposizioni modificative e transitorie'
(BURL n. 40, suppl. del 08 Ottobre 2021 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2021-10-06;6
Art. 4
(Introduzione dell’art. 8 bis al r.r. 4/2017)
1. Dopo l'articolo 8 del regolamento regionale 4/2017è inserito il seguente:
'Articolo 8 bis
(Mancata emanazione dell'avviso pubblico da parte del comune capofila)
1. Qualora il comune capofila, nei sei mesi precedenti, non abbia provveduto all'emanazione degli avvisi pubblici di cui all'articolo 8, comma 1, il comune del relativo ambito sul cui territorio insistono unità abitative disponibili per l'assegnazione, se intende invitare il comune capofila ad adempiere, chiede la convocazione dell'Assemblea dei Sindaci dei comuni dell'ambito, al fine di verificare la possibilità che il comune capofila pubblichi l'avviso entro i successivi sessanta giorni, tenendo conto anche delle esigenze degli altri comuni. Qualora non si raggiunga un accordo in sede di Assemblea dei Sindaci o siano trascorsi trenta giorni dalla richiesta senza che la medesima Assemblea sia stata convocata, il comune sul cui territorio insistono unità abitative disponibili per l'assegnazione invita il comune capofila ad adempiere, assegnando un termine di trenta giorni ai sensi dell'articolo 6, comma 3 ter, della l.r. 16/2016. Decorso tale termine senza che il comune capofila abbia adempiuto, il comune proponente pubblica un avviso per l'assegnazione di tutte le unità abitative disponibili sul proprio territorio, di proprietà dello stesso comune e di Aler, la cui durata è pari a trenta giorni. A tale avviso possono partecipare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, commi 2, 2 bis e 3, esclusivamente i nuclei familiari che risiedano o che prestino attività lavorativa nel comune di riferimento. I nuclei familiari indigenti possono partecipare solo se residenti.'.
(Mancata emanazione dell'avviso pubblico da parte del comune capofila)
1. Qualora il comune capofila, nei sei mesi precedenti, non abbia provveduto all'emanazione degli avvisi pubblici di cui all'articolo 8, comma 1, il comune del relativo ambito sul cui territorio insistono unità abitative disponibili per l'assegnazione, se intende invitare il comune capofila ad adempiere, chiede la convocazione dell'Assemblea dei Sindaci dei comuni dell'ambito, al fine di verificare la possibilità che il comune capofila pubblichi l'avviso entro i successivi sessanta giorni, tenendo conto anche delle esigenze degli altri comuni. Qualora non si raggiunga un accordo in sede di Assemblea dei Sindaci o siano trascorsi trenta giorni dalla richiesta senza che la medesima Assemblea sia stata convocata, il comune sul cui territorio insistono unità abitative disponibili per l'assegnazione invita il comune capofila ad adempiere, assegnando un termine di trenta giorni ai sensi dell'articolo 6, comma 3 ter, della l.r. 16/2016. Decorso tale termine senza che il comune capofila abbia adempiuto, il comune proponente pubblica un avviso per l'assegnazione di tutte le unità abitative disponibili sul proprio territorio, di proprietà dello stesso comune e di Aler, la cui durata è pari a trenta giorni. A tale avviso possono partecipare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, commi 2, 2 bis e 3, esclusivamente i nuclei familiari che risiedano o che prestino attività lavorativa nel comune di riferimento. I nuclei familiari indigenti possono partecipare solo se residenti.'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia