Regolamento Regionale 6 ottobre 2021 , n. 6

'Modifiche al regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4 (Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici).(1) Disposizioni per l'attuazione delle modifiche alla l.r. 16/2016 di cui all'art. 14 della l.r. 7/2021 e all'art. 27 della l.r. 8/2021 e ulteriori disposizioni modificative e transitorie'

(BURL n. 40, suppl. del 08 Ottobre 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2021-10-06;6

Art. 14
(Modifiche all’art. 28 del r.r. 4/2017)
1. All'articolo 28 del regolamento regionale 4/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 5 bis è inserito il seguente:
'5 ter. Entro il 31 dicembre 2021 l'ente proprietario provvede ad aggiornare l'anagrafe dell'utenza del nucleo familiare destinatario di un provvedimento di decadenza adottato in vigenza del comma 9 dell'articolo 26 della l.r. 16/2016 i cui effetti sono stati sospesi dall'articolo 43, comma 11 quater, della medesima l.r. 16/2016. All'esito di tale aggiornamento:
a) se il canone di locazione resta invariato o è ridotto, l'ente proprietario continua ad applicare il canone invariato o applica il canone ridotto, disponendo contestualmente la revoca del provvedimento di decadenza;
b) se il canone di locazione è incrementato, l'ente proprietario comunica all'assegnatario il canone di locazione rideterminato sulla base della condizione economica attuale dello stesso, ai sensi dei commi 4 e 5, dell'articolo 31, della l.r. 27/2009. Entro i successivi trenta giorni, l'assegnatario comunica all'ente proprietario l'accettazione o il rifiuto del nuovo canone. Nel caso in cui l'assegnatario accetti il nuovo canone, l'ente proprietario dispone la revoca del provvedimento di decadenza. Nel caso in cui l'assegnatario rifiuti il suddetto canone o comunque non comunichi la sua accettazione entro il prescritto termine di trenta giorni, la sospensione degli effetti del provvedimento di decadenza cessa e l'ente proprietario, decorso il termine di cui alla lettera b) del comma 6 dell'articolo 25, avvia la procedura di rilascio dell'unità abitativa.';
b) il comma 6 è abrogato;
c) al comma 12 bis la parola '2020' è sostituita dalla parola '2022';
d) dopo il comma 12 bis è aggiunto il seguente:
'12 ter. Sono fatte salve le attività e gli atti degli enti proprietari conseguenti agli avvisi pubblici emanati prima della data di pubblicazione del regolamento regionale recante 'Modifiche al regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4 (Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici). Disposizioni per l'attuazione delle modifiche alla l.r. 16/2016 di cui all'art. 14 della l.r. 7/2021 e all'art. 27 della l.r. 8/2021 e ulteriori disposizioni modificative e transitorie.', comprese le graduatorie provvisorie e definitive pubblicate prima della suddetta data, nonché le relative procedure di assegnazione. Gli avvisi e le graduatorie di cui al primo periodo cessano di avere efficacia con la pubblicazione delle graduatorie definitive conseguenti agli avvisi emanati dopo la data di entrata in vigore del regolamento di cui allo stesso primo periodo e in ogni caso alla data del 30 giugno 2022.'.
NOTE:
1. Si rinvia al r.r. 4 agosto 2017, n. 4, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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