Regolamento Regionale 28 marzo 2025 , n. 3

Disposizioni sull'applicazione dei principi dell'invarianza idraulica ed idrologica. Modifiche al regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 'Legge per il governo del territorio')

(BURL n. 14, suppl. del 01 Aprile 2025 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2025-03-28;3

Articolo 2
(Norme transitorie e finali)
1. Non sono soggetti all'obbligo di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 16 del r.r. 7/2017, come modificati dal presente regolamento, gli interventi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente articolo, sia già stata presentata l'istanza di permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività o la comunicazione di inizio lavori asseverata. Per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), del r.r. 7/2017 il riferimento temporale di cui al primo periodo corrisponde alla data di inizio lavori. Per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 3, del r.r. 7/2017, con specifico riferimento alle esclusioni aggiunte o modificate, il riferimento temporale di cui al primo periodo corrisponde alla data di avvio del procedimento di approvazione del progetto esecutivo. Per le opere pubbliche di competenza dei comuni il riferimento temporale di cui al primo periodo corrisponde alla data di avvio del procedimento di approvazione del progetto esecutivo, stante l'equivalenza degli effetti della deliberazione di approvazione del progetto esecutivo a quelli del permesso di costruire, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, della l.r. 12/2005.
2. I comuni ricadenti nelle aree B a media criticità idraulica di cui all'articolo 7 del r.r. 7/2017 che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno già approvato il documento semplificato del rischio idraulico comunale o anche lo studio comunale di gestione del rischio idraulico, di cui all'articolo 14 del r.r. 7/2017, possono adeguare tali atti alle modifiche apportate, dal presente regolamento, al comma 1, al comma 7, lettera a), numero 3), e al comma 8, lettera a), numero 1 bis), dello stesso articolo 14.
3. In prima applicazione della previsione volta a consentire il monitoraggio degli adempimenti pianificatori comunali sull'invarianza idraulica e idrologica, di cui al comma 9 bis dell'articolo 14 del r.r. 7/2017, come modificato dal presente regolamento, ferma restando la prevista scadenza del 31 dicembre di ogni anno, i comuni trasmettono alla Regione, entro il 30 giugno 2025, il modulo compilato ai sensi dell'allegato M bis allo stesso r.r. 7/2017.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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