LEGGE REGIONALE 16 settembre 1988 , N. 48

Norme per la salvaguardia dei diritti dell’utente del servizio sanitario nazionale e istituzione dell’ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari e socio-assistenziali (1)

(BURL n. 38, 1º suppl. ord. del 21 Settembre 1988 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1988-09-16;48

Art. 13.
Informazioni al medico e all’utente.
1. Il medico curante del servizio o presidio in cui l’utente è assistito, è tenuto a consultare il medico di fiducia del paziente, quando ciò sia necessario per acquisire elementi di conoscenza utili alla formulazione delle diagnosi ed alla prescrizione delle cure; il medico di fiducia è tenuto a fornire tutti gli elementi richiesti.
2. Al momento delle dimissioni dal ricovero, sono forniti per iscritto al medico di fiducia tutti i dati utili a garantire la continuità delle cure.
3. L’utente o un suo familiare o altro soggetto da lui delegato, ha diritto di ottenere, successivamente alle dimissioni dal ricovero, copia della cartella clinica, nel tempo più breve possibile e comunque non oltre 10 giorni dalla richiesta.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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