LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1996 , N. 35

Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 19 Dicembre 1996 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1996-12-16;35

Art. 1.
Finalità.
1. Per agevolare il riequilibrio territoriale della struttura industriale regionale, sviluppare le realtà imprenditoriali presenti nelle diverse aree della regione e sostenere i livelli di competitività della complessiva struttura produttiva della Lombardia, la regione promuove, nell’ambito delle proprie competenze, la realizzazione di infrastrutture per lo sviluppo dei sistemi produttivi locali e la diffusione delle strutture di servizio per le piccole e medie imprese.
1 bis. La Regione promuove l’uguaglianza sostanziale e le pari opportunità tra uomini e donne nell’attività economica e imprenditoriale, attraverso il sostegno alla nascita di imprese in grado di creare nuova occupazione tra le donne. A tal fine favorisce la qualificazione professionale e manageriale delle imprenditrici e lo sviluppo di imprese a maggioranza femminile, nonché delle imprese individuali gestite da donne, e predispone programmi annuali di promozione dell’imprenditoria femminile mirati a diffondere e sviluppare la cultura di impresa tra le donne.(1)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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