LEGGE REGIONALE 4 maggio 2001 , N. 9

Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale

(BURL n. 19, 1º suppl. ord. del 08 Maggio 2001 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-05-04;9

Art. 16.
Centro regionale lombardo di governo e monitoraggio della sicurezza stradale.(53)
1. La Giunta regionale, al fine di rafforzare e rendere più efficaci le politiche regionali in materia di sicurezza stradale, nonché di migliorare il livello di conoscenza e di consentire una valutazione puntuale degli effetti delle politiche stesse, assicura, attraverso le strutture della competente direzione generale, le funzioni di Centro regionale lombardo di governo e monitoraggio della sicurezza stradale, di seguito “CMRL”, attivato sulla base del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale di cui all’articolo 32 della legge 144/1999.(54)
2. Il CMRL svolge funzioni di:(55)
a) acquisizione, elaborazione e analisi dei dati statistici sugli incidenti stradali, sui flussi di traffico e sulla mobilità, ai fini del monitoraggio e della gestione della sicurezza stradale, nonché dei dati relativi alla consistenza, allo stato e all’utilizzo delle infrastrutture viabilistiche che interessano il territorio della Lombardia, raccolti anche sulla base di specifiche intese o accordi con soggetti pubblici o privati, operanti nel settore della sicurezza stradale, della mobilità e dei trasporti, curando la definizione di idonei strumenti di raccordo informativo, monitoraggio e controllo;(56)
b) individuazione degli assi stradali e delle situazioni infrastrutturali ad alto rischio di incidenti stradali, analisi delle relative cause e definizione degli interventi occorrenti;
c) individuazione delle situazioni di criticità in materia di sicurezza stradale e dei fattori di rischio che le determinano;(57)
d) raccolta ed analisi di proposte ed esperienze atte a migliorare la sicurezza del traffico e della circolazione; (58)
e) individuazione di iniziative sperimentali;
f) elaborazione del “Rapporto annuale sulla sicurezza stradale della Regione Lombardia”, che indica lo stato e l’evoluzione della sicurezza stradale, gli interventi programmati e il loro stato di attuazione, i risultati ottenuti e il loro livello di efficienza economica e di efficacia sociale, le principali problematiche di sicurezza stradale da risolvere e le priorità tecniche di intervento, anche in relazione al quadro degli obiettivi di sicurezza stradale assunti a livello europeo, nazionale e regionale;(59)
g) proposta ed elaborazione di programmi di sensibilizzazione, informazione ed educazione in materia di sicurezza stradale da attuare in forma diretta o in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, organizzazioni di volontariato e associazioni del settore, proprietari o concessionari di infrastrutture stradali, organi preposti alla gestione del traffico;(60)
h) diffusione delle informazioni raccolte ed elaborate.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, il CMRL valorizza ogni esperienza e compito già svolto da altro ente o soggetto, operando anche in coordinamento con le attività di privati, pubbliche amministrazioni, autonomie funzionali ed organi dello Stato.(61)
NOTE:
53. La rubrica è stata sostituita dall'art. 14, comma 1, lett. j) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13. Torna al richiamo nota
54. Il comma è stato sostituito dall'art. 14, comma 1, lett. k) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13. Torna al richiamo nota
55. L'alinea è stato modificato dall'art. 14, comma 1, lett. l) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13. Torna al richiamo nota
56. La lettera è stata sostituita dall'art. 14, comma 1, lett. m) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13. Torna al richiamo nota
57. La lettera è stata sostituita dall'art. 14, comma 1, lett. n) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13. Torna al richiamo nota
58. La lettera è stata modificata dall'art. 14, comma 1, lett. o) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13. Torna al richiamo nota
59. La lettera è stata sostituita dall'art. 14, comma 1, lett. p) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13. Torna al richiamo nota
60. La lettera è stata modificata dall'art. 14, comma 1, lett. q) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13. Torna al richiamo nota
61. Il comma è stato modificato dall'art. 14, comma 1, lett. r) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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