LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2004 , N. 36

Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) – Collegato 2005

(BURL n. 52, 1º Suppl. Ord. del 24 Dicembre 2004 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-12-20;36

Art. 1.
Disposizione di carattere organizzativo, gestionale e contabile.
1. Alla legge regionale 2 dicembre 1994, n. 36 (Amministrazione dei beni immobili regionali)(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 9 le parole “300 milioni di lire” sono sostituite dalle parole “trecentomila euro”;
b) al comma 1 dell’articolo 15 le parole “50 milioni” sono sostituite dalle parole “cinquantamila euro”.
2. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali)(2)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 1 dell’articolo 28 è aggiunto il seguente:
“1 bis. L'imposta regionale è, altresì, dovuta nella misura del 100 per cento di quella fissata per il canone di cui all'articolo 89, comma 1, lettera i), del d.lgs. 112/1998, con esclusione dei canoni dovuti per le concessioni rilasciate ai sensi dell'articolo 3, comma 114, lettera a), della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112‘Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59’), nonché ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera c), della legge regionale 16 giugno 2003, n. 7 (Norme in materia di bonifica e irrigazione).".
3. Per potenziare le attività della finanziaria regionale "Società Finlombarda s.p.a.", la Regione partecipa alla ricapitalizzazione della stessa, mediante la sottoscrizione dell’aumento del capitale sociale, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal documento di programmazione economico-finanziaria e secondo gli obiettivi annuali della Giunta regionale. La legge di bilancio provvederà in ordine ai necessari stanziamenti.
4. La Regione, ad incremento della partecipazione azionaria già in atto con la società "Lombardia Informatica s.p.a.", è autorizzata ad acquisire ulteriori quote azionarie fino all’acquisizione della totalità del capitale sociale.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 2 dicembre 1994, n. 36, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
2. Si rinvia alla l.r. 14 luglio 2003, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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