LEGGE REGIONALE 11 marzo 2005 , N. 12

Legge per il governo del territorio(1)

(BURL n. 11, 1º suppl. ord. del 16 Marzo 2005 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2005-03-11;12

Art. 34.
Interventi soggetti unicamente a permesso di costruire.(152)
1. Sono assoggettati unicamente a permesso di costruire:
a) la realizzazione di nuovi fabbricati nelle aree destinate all'agricoltura, secondo quanto previsto dagli articoli 49 e 60;
b) gli interventi in deroga di cui all’articolo 40, diversi da quelli previsti, ai fini della rigenerazione urbana, all’articolo 33, comma 1, lettera d);(153)
c) gli interventi edilizi finalizzati alla realizzazione o all'ampliamento di sale giochi, sale scommesse e sale bingo;
d) gli interventi di cui all'articolo 52, commi 3 bis e 3 ter.
2. Ai fini del rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui al comma 1, lettera c), il comune, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 36, provvede alla verifica del limite della distanza da luoghi sensibili previsto all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 21 ottobre 2013, n. 8 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico).
NOTE:
1. Vedi le disposizioni contenute nell'art. 5 della l.r. 28 novembre 2014, n. 31. Torna al richiamo nota
152. L'articolo è stato sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. f) della l.r. 26 novembre 2019, n. 18. Torna al richiamo nota
153. La lettera è stata sostituita dall'art. 7, comma 1, lett. b) della l.r. 30 settembre 2020, n. 20. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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