LEGGE REGIONALE 11 marzo 2005 , N. 12

Legge per il governo del territorio(1)

(BURL n. 11, 1º suppl. ord. del 16 Marzo 2005 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2005-03-11;12

Art. 55.
Attività regionali per il governo delle acque, la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici.(230)
1. La Regione riconosce la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse naturali e il riassetto idraulico ed idrogeologico quali attività strategiche per il governo del territorio, al fine di garantire la sostenibilità dello sviluppo e l’attrattività del territorio regionale. Tali attività sono esercitate per le finalità e nel rispetto delle competenze di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
2. L’azione regionale in materia di tutela ed uso delle acque e di difesa del suolo, di gestione del demanio idrico e di riassetto idraulico ed idrogeologico del territorio persegue i seguenti obiettivi, in conformità con le politiche europee e statali:
a) promuovere un’efficace attività di regolazione e orientamento degli usi e della gestione del territorio per l’equilibrata composizione della molteplicità degli interessi presenti;
b) prevenire i fenomeni di degrado delle acque e di dissesto idraulico e idrogeologico perseguendo un modello insediativo sostenibile, come definito dagli strumenti di pianificazione territoriale di cui alla presente legge e dagli strumenti di pianificazione di bacino vigenti anche attraverso l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica e idrologica;(231)
c) promuovere le misure specifiche e gli interventi necessari al riequilibrio idraulico ed idrogeologico del territorio, in conformità con i contenuti del piano di bacino distrettuale e dei piani di assetto idrogeologico, di cui al d.lgs. 152/2006, per garantire la sicurezza delle popolazioni e degli insediamenti rispetto ai fenomeni di degrado delle acque e di dissesto idraulico ed idrogeologico che interessano i centri e nuclei abitati, le attività produttive, le infrastrutture al servizio del territorio e per contribuire alla tutela e salvaguardia dei paesaggi fluviali, anche attraverso eventuali misure di compensazione territoriale per le opere di rilevanza regionale che comportano impatti territoriali significativi;
d) promuovere la manutenzione degli alvei fluviali, delle opere necessarie a garantire la mitigazione dei rischi idraulico ed idrogeologico, anche al fine di migliorare la qualità delle acque e garantire la sicurezza dei cittadini e del territorio; per assicurare efficienza ed efficacia a tale azione la Giunta regionale può individuare le opere strategiche e le aree nelle quali la manutenzione del territorio assume una valenza significativa per l’equilibrio del suolo, favorendo la partecipazione attiva degli enti locali, degli operatori del settore agricolo e delle associazioni di volontariato;
e) riqualificare i corsi d’acqua del reticolo principale e del reticolo idrico minore.
3. Sulla base degli indirizzi della pianificazione di bacino distrettuale del fiume Po, la Regione, nell’ambito delle competenze attribuite dall’articolo 61 del d.lgs. 152/2006, svolge azioni conoscitive, di pianificazione e programmazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2.
4. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, la Giunta regionale, nell’ambito delle azioni di governo integrato delle acque, definisce:
a) il quadro delle conoscenze delle caratteristiche fisiche del territorio, con particolare riferimento ai rischi geologici, idrogeologici e sismici, individuando le esigenze di ulteriore approfondimento delle conoscenze;
b) gli indirizzi per il riassetto del territorio, sulla base dei piani di bacino e degli indirizzi emanati dalle competenti amministrazioni statali, ai fini della prevenzione dei rischi geologici ed idrogeologici e della loro mitigazione, nonché le direttive per la prevenzione del rischio sismico e l’individuazione delle zone sismiche, compresi la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle zone medesime;
c) le linee guida per la valorizzazione dei corsi d’acqua;
d) le linee guida e standard metodologici e procedurali per l’aggiornamento e lo sviluppo delle conoscenze da parte degli enti locali, anche in coerenza con il SIT di cui all’articolo 3;
e) le misure di indirizzo e coordinamento dell’azione degli enti del sistema regionale, di cui all’allegato A della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34“Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione” - Collegato 2007), controllandone i risultati;
e bis) criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica e idrologica.(232)
5. Quanto definito al comma 4, lettere a), b) e c), integra i contenuti del piano territoriale regionale di cui all’articolo 19.
6. Nell’ambito delle attività di pianificazione del territorio di cui alla prima parte della presente legge e in conformità ai criteri di cui all’articolo 57, è assicurato il coordinamento con strumenti di pianificazione di protezione civile previsti dagli articoli 15, 16 e 17 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 27 (Disposizioni regionali in materia di protezione civile).(233)
NOTE:
1. Vedi le disposizioni contenute nell'art. 5 della l.r. 28 novembre 2014, n. 31. Torna al richiamo nota
230. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 22 febbraio 2010, n. 12. Torna al richiamo nota
233. Il comma è stato modificato dall'art. 23, comma 1, lett. a) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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