LEGGE REGIONALE 11 marzo 2005 , N. 12

Legge per il governo del territorio(1)

(BURL n. 11, 1º suppl. ord. del 16 Marzo 2005 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2005-03-11;12

Art. 89.
Interventi su aree destinate all’agricoltura.
1. In deroga alle disposizioni del titolo terzo della parte seconda della presente legge, i programmi integrati di intervento nei cui ambiti risultino comprese aree destinate all’agricoltura e aree non destinate a trasformazione urbanistica ai sensi dell’articolo 10, comma 4, lettera c), ad esclusione delle aree intercluse in zone già urbanizzate e non funzionali all’agricoltura stessa e dismesse da tale attività ai sensi del comma 3 bis, sono volti unicamente al recupero dei manufatti edilizi esistenti, mediante interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, nel rispetto delle caratteristiche ambientali, paesaggistiche e agricole del territorio.(306)
2. Non sono comunque ammessi interventi comportanti la dismissione di edifici e, anche parzialmente, di aree effettivamente adibite all’attività agricola; a tal fine il proponente deve produrre certificato rilasciato dal competente organismo tecnico.
3. In coerenza con le previsioni del piano delle regole, se vigente, nelle aree destinate all’agricoltura e ritirate dalla produzione o abbandonate, i programmi integrati di intervento devono perseguire anche obiettivi di recupero ambientale.
3 bis. La dismissione o il ritiro dall’attività agricola per almeno un triennio delle aree e dei fabbricati compresi nei programmi integrati di intervento di cui al comma 3è attestata dalla provincia competente sulla base delle comunicazioni d’interruzione dell’attività acquisite agli atti e può essere oggetto di autocertificazione corredata da copia delle comunicazioni stesse munite degli estremi di trasmissione alla provincia.(307)
4. Le norme del presente articolo non si applicano alle aree destinate all’attività agricola individuate ai sensi dell’articolo 15, commi 4 e 5.
NOTE:
1. Vedi le disposizioni contenute nell'art. 5 della l.r. 28 novembre 2014, n. 31. Torna al richiamo nota
306. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. ttt), della l.r. 14 marzo 2008, n. 4. Torna al richiamo nota
307. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. uuu), della l.r. 14 marzo 2008, n. 4. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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