LEGGE REGIONALE 11 marzo 2005 , N. 12

Legge per il governo del territorio(1)

(BURL n. 11, 1º suppl. ord. del 16 Marzo 2005 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2005-03-11;12

[Art. 98 bis
(Localizzazione dei centri di telefonia in sede fissa) (322)
1. I comuni individuano gli ambiti territoriali nei quali è ammessa la localizzazione dei centri di telefonia in sede fissa e definiscono la disciplina urbanistica cui è in ogni caso subordinato il loro insediamento, con particolare riferimento alla disponibilità di aree per parcheggi, nonché alla compatibilità con le altre funzioni urbane e con la viabilità di accesso.
2. Le determinazioni di cui al comma 1 sono operate dai comuni negli atti di PGT, ovvero, fino all’adeguamento di cui all’articolo 26, commi 2 e 3, con variante allo strumento urbanistico vigente da assumersi ai sensi dell’articolo 25, comma 1, secondo la fattispecie di cui all’articolo 2, comma 2, lettera i), della l.r. 23/1997 che trova applicazione senza l’eccezione prevista dalla stessa lettera i).
3. Nelle more delle determinazioni di cui ai commi 1 e 2 non è consentita l’apertura di nuovi centri di telefonia in sede fissa, né la rilocalizzazione di centri preesistenti.]
NOTE:
1. Vedi le disposizioni contenute nell'art. 5 della l.r. 28 novembre 2014, n. 31. Torna al richiamo nota
322. L’articolo è stato aggiunto dall’art. 7, comma 1, lett. a), della l.r. 3 marzo 2006, n. 6. La Corte Costituzionale con sentenza n. 350 del 22 ottobre 2008 ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 1, 4, 9, comma 1, lettera c), e comma 2, e 12, della l.r. 3 marzo 2006, n. 6. Ha dichiarato altresì, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale delle restanti disposizioni dell'intera l.r. 3 marzo 2006, n. 6 Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi