Legge Regionale 11 dicembre 2006 , N. 24

Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 13 Dicembre 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-12-11;24

Art. 18
(Prevenzione e riduzione delle emissioni provenienti da attività agricole)
1. In applicazione degli obiettivi di protezione ambientale e di multifunzionalità definiti dalla politica agricola comune europea, la Regione persegue lo sviluppo del sistema agricolo e rurale secondo principi di sostenibilità, gestione attiva e tutela della salute e a tal fine promuove:
a) l'adozione delle migliori tecniche disponibili per la conduzione e la gestione delle aziende agricole e degli allevamenti zootecnici funzionali anche al contenimento di emissioni azotate e di carbonio e alla prevenzione della formazione e dispersione in atmosfera di particolati fini;
b) la realizzazione di impianti di digestione anaerobica presso le aziende agricole singole o associate, anche nell'ambito di piani o programmi volti alla produzione energetica da fonti rinnovabili. Nei trattamenti aziendali, interaziendali o consortili di effluenti di allevamento, nel rispetto, quando necessari, del Programma operativo aziendale semplificato o del Piano di utilizzazione agronomica semplificato, gli impianti per la digestione anaerobica possono essere previsti o adeguati per effettuare la codigestione, oltre che di effluenti di allevamento, di prodotti e sottoprodotti di coltivazioni, di sottoprodotti agroalimentari, di residui vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato.
1 bis. Ai fini della prevenzione della formazione e della dispersione in atmosfera di particolato fine e del contenimento delle emissioni inquinanti di cui al comma 1, lettera a), la Giunta regionale, in occasione di periodi caratterizzati da elevate concentrazioni di inquinanti, dispone misure di limitazione a contrasto dell’inquinamento atmosferico, anche con efficacia limitata nel tempo, in applicazione del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa) e, in particolare, dei relativi articoli 9, 10 e 11.(39)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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