Legge Regionale 11 dicembre 2006 , N. 24

Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 13 Dicembre 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-12-11;24

Art. 21 bis
(Progetti sperimentali per la cattura ed il confinamento dell’anidride carbonica e relativi impianti pilota)
1. La Regione, in attuazione dell’articolo 6, comma 3 bis, approva il programma delle ricerche e sperimentazioni in tema di cattura e confinamento dell’anidride carbonica, comprensivo delle eventuali localizzazioni impiantistiche di prova.
2. Ferma restando l’applicazione della vigente normativa in materia ambientale, di governo e tutela del territorio, la Giunta regionale, sulla base del programma di cui al comma 1 e in conformità alle politiche comunitarie e ai programmi nazionali, può autorizzare la realizzazione di impianti pilota, comprensivi delle opere di perforazione di pozzi di iniezione e di monitoraggio e delle opere infrastrutturali connesse, per la sperimentazione di tecnologie di qualità mirate alla cattura e allo stoccaggio dell’anidride carbonica nel sottosuolo. Il provvedimento autorizzativo stabilisce le cautele per la tutela dell’ambiente e della sicurezza nelle fasi di studio e sperimentazione operativa.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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