Legge Regionale 23 dicembre 2008 , n. 33

Disposizioni per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2009

(BURL n. 52, 1° suppl. ord. del 27 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-23;33

Art. 14
(Sostegno finanziario di iniziative del PRS)(5)
1. Finlombarda s.p.a. è autorizzata, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio o a valere su fondi conferiti in gestione, a effettuare anticipazioni finanziarie esclusivamente per le iniziative funzionali alla realizzazione del Programma Regionale di Sviluppo (PRS). Sono a carico di Finlombarda s.p.a. gli oneri derivanti dalle anticipazioni effettuate nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio.
2. Finlombarda s.p.a. è altresì autorizzata, nei limiti delle riserve vincolate nel proprio bilancio a finalità regionali, a contribuire al sostegno finanziario delle iniziative di cui al comma 1, utilizzando le forme tecniche più idonee.
3. Con proprio provvedimento la Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità di effettuazione delle anticipazioni finanziarie di cui al comma 1, nonché le modalità di sostegno finanziario di cui al comma 2.
NOTE:
5. L'articolo è stato sostituito dall'art. 9, comma 2 della l.r. 31 luglio 2013, n. 5. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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