Legge Regionale 30 marzo 2009 , n. 6

Istituzione della figura e dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza(1)

(BURL n. 13, 1° suppl. ord. del 03 Aprile 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-03-30;6

Art. 3
(Attività inerenti alla tutela e curatela)
1. Il Garante promuove, anche in collaborazione con i competenti organi regionali e territoriali, la cultura della tutela e della curatela, anche tramite l'organizzazione di corsi di formazione.
2. Ferme restando le disposizioni di cui alla legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario), il Garante svolge attività di consulenza nella materia della tutela e della curatela.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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