Legge Regionale 30 marzo 2009 , n. 6

Istituzione della figura e dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza(1)

(BURL n. 13, 1° suppl. ord. del 03 Aprile 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-03-30;6

Art. 7
(Commissione consultiva dell'Ufficio del Garante)
1. Presso l'Ufficio del Garante di cui all'articolo 6, comma 1, è istituita la Commissione consultiva dell'Ufficio del Garante di cui fanno parte una rappresentanza delle associazioni del terzo settore che operano nell'ambito dei servizi per i minori e una rappresentanza dei minori.
2. La composizione della Commissione consultiva e i criteri di partecipazione sono stabiliti dal regolamento di cui all'ar ticolo 6, comma 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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