Legge Regionale 14 luglio 2009 , n. 11

Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti(1)

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 15 Luglio 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-07-14;11

Art. 134
(Criteri di ammissibilità ai contributi di nuove percorrenze)
(Art. 2, l.r. 19/89)(8)
1. L'ammissibilità ai contributi del fondo nazionale trasporti di nuove percorrenze o di variazioni in aumento di quelle già concesse è dichiarata dall'ente concedente con deliberazione che deve indicare le risorse per fare fronte alle nuove spese, ivi compreso il riferimento:
a) a risparmi contributivi per riduzione dei servizi concessi;
b) a specifici finanziamenti disposti dall'ente concedente sul proprio bilancio.
2. Non sono comunque riconoscibili ai fini contributivi maggiori percorrenze per esercizi finanziari anteriori a quello in cui viene adottato il provvedimento.
NOTE:
1. La legge è stata abrogata dall'art. 64, comma 1 della l.r. 4 aprile 2012, n. 6 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 64, commi da 2 a 7 della medesima l.r. 4 aprile 2012, n. 6. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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