Legge Regionale 3 agosto 2009 , n. 14

Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2009 ed al bilancio pluriennale 2009/2011 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 31, 1° suppl. ord. del 04 Agosto 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-08-03;14

Art. 1
(Disposizioni non finanziarie)
1. La Regione riconosce al collegamento autostradale Broni-Stroppiana (A26), con particolare riferimento al raccordo autostradale Mortara-Stroppiana (A26), importanza strategica per il miglioramento dei collegamenti con la Regione Piemonte e con il sistema autostradale nazionale.
2. Per l'approvazione dei progetti del tratto ricadente nel territorio lombardo del raccordo autostradale Mortara-Stroppiana (A26) si applicano le disposizioni dell'articolo 19 della legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale). L'affidamento della concessione del raccordo autostradale Mortara-Stroppiana (A26) è effettuato dalla Regione Lombardia anche per il tratto ricadente nel territorio della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale del Piemonte 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007), previa stipulazione di apposita convenzione con la medesima Regione. Nell'esercizio delle sue funzioni di ente concedente, la Regione Lombardia si avvale di Infrastrutture Lombarde S.p.A..
3. Alla legge regionale 27 febbraio 2007, n. 5 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - (Collegato ordinamentale 2007))(1)è apportata la seguente modifica:
a) al comma 1 dell'articolo 4 dopo la parola 'Mortara' sono aggiunte le seguenti: '-Stroppiana (A26)'.
4. Alla legge regionale 22 dicembre 2003, n. 27 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione' - Collegato 2004)(2)è apportata la seguente modifica:
a) dopo la lettera b bis) del comma 2 dell'articolo 3 è aggiunta la seguente:
'b ter) Variante S.S. 341 e Bretella di Gallarate.'.
5. Dall'entrata in vigore della presente legge, il Fondo di rotazione per il finanziamento delle attività imprenditoriali e del lavoro autonomo, costituito ai sensi dell'articolo 10, comma 7, lett. d), della legge regionale 15 gennaio 1999, n. 1 (Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego), che, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia), sostiene interventi finalizzati all'avvio di nuove attività imprenditoriali, di lavoro autonomo ed indipendente, con particolare riguardo alle iniziative proposte da giovani, donne e soggetti svantaggiati, confluisce nel Fondo di rotazione per l'imprenditorialità, istituito ai sensi della legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia), per interventi agevolativi aventi le medesime finalità.
6. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(3)è apportata la seguente modifica:
a) Dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 149 è aggiunta, infine, la seguente:
'f bis) l'istituzione della figura dell'accompagnatore del titolare di licenza di pesca di tipo 'A' o 'B'.'.
7. Alla legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale)(4)è apportata la seguente modifica:
a) dopo l'art. 99 è inserito il seguente:
'Art. 99bis
(Pubblicità delle selezioni)
1. Il bando di selezione per l'accesso agli impieghi pubblici in Regione Lombardia, ivi compreso l'accesso alla dirigenza, è pubblicizzato esclusivamente nelle seguenti forme:
a) mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia almeno trenta giorni prima dello svolgimento delle prove;
b) mediante diffusione dello stesso, ovvero di un avviso di selezione, sui siti istituzionali della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Lombardia.

2. Sono fatti salvi gli effetti dei concorsi già banditi e già espletati, per i quali siano state rispettate le modalità di pubblicità di cui al comma 1 e rispetto ai quali non siano stati accertati vizi diversi da quelli relativi alla mancata pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.'.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 27 febbraio 2007, n. 5, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
2. Si rinvia alla l.r. 22 dicembre 2003, n. 27, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
3. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
4. Si rinvia alla l.r. 7 luglio 2008, n. 20, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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