Legge Regionale 23 ottobre 2009 , n. 22

Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Lombardia, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto d'autonomia

(BURL n. 43, 1° suppl. ord. del 26 Ottobre 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-10-23;22

Art. 11
(Esercizio delle funzioni)
1. Il CAL si riunisce in almeno tre sessioni di lavoro nel corso dell'anno; si riunisce almeno due volte all'anno in composizione integrata, nella sessione di lavoro di cui all'articolo 54, comma 9, dello Statuto.
2. Una delle sessioni, da tenersi entro il 30 novembre, è dedicata all’esame del bilancio di previsione e dei progetti di legge riguardanti la legge di stabilità regionale e il collegato alla manovra finanziaria. I pareri su tali provvedimenti sono resi dal CAL direttamente alla commissione consiliare competente in materia di programmazione e bilancio entro venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Presidente del Consiglio regionale e comunque non oltre il 30 novembre.(14)
2 bis. Il parere sul progetto di legge riguardante l’assestamento di bilancio è reso dal CAL direttamente alla commissione consiliare competente in materia di programmazione e bilancio entro venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Presidente del Consiglio regionale e comunque non oltre il 15 luglio.(15)
3. Alle sedute del CAL possono essere invitati a partecipare senza diritto di voto i consiglieri relatori nelle commissioni consiliari dei provvedimenti posti all'ordine del giorno delle sedute e il Presidente della Regione o suo delegato.
4. I pareri sono resi entro trenta giorni dalla richiesta, salvo che disposizioni di legge o il regolamento generale del Consiglio regionale prescrivano termini più brevi per l'approvazione degli atti sottoposti all'esame del CAL.
5. In caso di parità di voti in assemblea, prevale il voto del presidente del CAL.
5 bis. L'articolo 54, comma 4, dello Statuto trova applicazione unicamente per i progetti di legge previsti dall'articolo 54, comma 2, dello Statuto medesimo.(16)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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