Legge Regionale 30 dicembre 2009 , n. 33

Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità

(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-30;33

Art. 62
(Commissioni per la radioprotezione)(319)
1. Presso i dipartimenti di igiene e prevenzione sanitaria delle ATS sono istituite le commissioni per la radioprotezione, con funzioni di organismi tecnico-consultivi e di supporto tecnico-scientifico in tema di radioprotezione nell'ambito delle attività di prevenzione dei rischi da esposizione alle radiazioni ionizzanti.
2. Ciascuna commissione è composta da:
a) il direttore del dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria dell'ATS o un suo delegato che la presiede;
b) due specialisti in fisica medica iscritti nell'elenco degli esperti di radioprotezione di cui all’articolo 129 del d.lgs. 101/2020, almeno uno dei quali con l’abilitazione di terzo grado;
c) un medico specialista in medicina nucleare o in radioterapia;
d) un medico specialista in medicina del lavoro iscritto nell'elenco dei medici autorizzati di cui all'articolo 138 del d.lgs. 101/2020;
e) un rappresentante dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) nel caso in cui gli ambiti territoriali di competenza dell’ATS e del dipartimento dell’ARPA coincidano;
f) un rappresentante dell’ARPA per ciascun ambito territoriale di competenza nel caso in cui siano interessati più dipartimenti;
g) un rappresentante dell’ispettorato territoriale del lavoro;(321)
h) un rappresentante del comando provinciale dei vigili del fuoco o di ciascun comando provinciale dei vigili del fuoco ricompreso nell’ambito territoriale di competenza dell’ATS.
3. I componenti di cui al comma 2, lettere b), c) e d) sono individuati a seguito di avviso pubblico, ove non siano dipendenti delle ATS. Gli altri componenti sono designati dai rispettivi enti di appartenenza. Acquisiti i nominativi, il direttore generale dell’ATS provvede alla costituzione della commissione con la nomina dei componenti.
4. Ciascuna commissione dura in carica tre anni, dispone di una segreteria amministrativa e si dota di un regolamento organizzativo che definisce, in particolare, la periodicità delle riunioni e le modalità di prevenzione di eventuali conflitti di interesse.
NOTE:
321. La lettera è stata modificata dall'art. 14, comma 5, lett. b) della l.r. 20 maggio 2022, n. 8. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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