Legge Regionale 30 dicembre 2009 , n. 33

Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità

(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-30;33

Art. 66 septies
(Oneri istruttori e spese di funzionamento della commissione RAAL)(325)
1. I soggetti non pubblici sono tenuti al pagamento delle spese di espletamento delle procedure secondo le seguenti tariffe:
a) 1.000,00 euro per il rilascio dell’autorizzazione;
b) 400,00 euro per la modifica dell’autorizzazione;
c) 50,00 euro per la sola voltura della titolarità dell’autorizzazione, a parità di condizioni di svolgimento della pratica.
2. I componenti della commissione RAAL di cui all’articolo 66 quater, comma 2, lettera d), percepiscono per ciascuna seduta un gettone di presenza pari a 200,00 euro.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi