Legge Regionale 30 dicembre 2009 , n. 33

Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità

(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-30;33

Art. 66 nonies
(Allontanamento di materiali solidi, liquidi o aeriformi contenenti radionuclidi di origine naturale dal sistema regolatorio di cui al d.lgs. 101/2020)(327)
1. L’allontanamento dal sistema regolatorio di cui al d.lgs. 101/2020 di materiali solidi, liquidi o aeriformi contenenti radionuclidi di origine naturale che provengono da pratiche, notificate ai sensi dell’articolo 24 del d.lgs. 101/2020, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dalla direzione regionale competente in materia di ambiente, in applicazione dell’articolo 23 dello stesso decreto legislativo.
2. L’istanza di autorizzazione all’allontanamento, sottoscritta dall’esercente o dal legale rappresentante della società che svolge la pratica e corredata di documentazione tecnica firmata da un esperto di radioprotezione iscritto nell’elenco di cui all’articolo 129 del d.lgs. 101/2020, contiene, per quanto applicabili, i dati e le informazioni di cui all’allegato IV dello stesso decreto legislativo.
NOTE:
327. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1 della l.r. 3 marzo 2022, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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