Legge Regionale 30 dicembre 2009 , n. 33

Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità

(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-30;33

Art. 75
(Cimiteri e spazi per i funerali)(357)
1. Il comune dà sepoltura:
a) ai cadaveri dei propri residenti e delle persone morte nel territorio del comune, anche se non residenti;
b) ai cadaveri di aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel comune stesso;
c) ai nati morti e prodotti del concepimento, esclusivamente su esplicita richiesta della donna o di chi è titolato alla decisione, nei casi in cui il parto o l’aborto sia avvenuto in struttura sanitaria sita nel territorio comunale;
d) alle parti anatomiche riconoscibili, derivanti da interventi avvenuti in struttura sanitaria sita nel territorio comunale;
e) alle ossa, ai resti mortali e alle ceneri derivanti da cadaveri di cui alle lettere a), b), c) e d).
2. Il comune ha la facoltà di prevedere la sepoltura dei cadaveri di persone nate nel comune ma non residenti.
3. Ogni comune, nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, prevede aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei dieci anni successivi all'adozione degli strumenti urbanistici, tenuto conto degli obblighi di cui al comma 1, e con la finalità di favorire il ricorso alle forme di sepoltura di minor impatto sull'ambiente, quali l'inumazione e la cremazione.
4. La gestione e la manutenzione dei cimiteri possono essere affidate a soggetti pubblici o privati. Se il gestore del cimitero svolge anche attività funebre è obbligatoria la separazione societaria prevista dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato).
5. I titolari di concessioni relative ai manufatti o terreni cimiteriali, previa comunicazione al comune e, compatibilmente con quanto stabilito nelle eventuali convenzioni di partenariato pubblico-privato che riguardano il cimitero nel cui ambito sono rilasciate le concessioni, hanno facoltà di affidare a soggetti da loro scelti lo svolgimento delle attività inerenti all’installazione e manutenzione di monumenti o lapidi relativi al manufatto o terreno oggetto di concessione.
6. L'area cimiteriale è delimitata da idonea recinzione. L'area di rispetto lungo il perimetro cimiteriale è definita considerando:
a) la necessità di dotazione di parcheggi e servizi per gli utenti;
b) l'eventuale necessità di ampliamento, in relazione alle previsioni di cui al comma 3;
c) l'eventuale presenza di servizi o impianti tecnologici all'interno del cimitero e le conseguenti distanze di tutela;
d) il rispetto delle attività di culto dei dolenti.
7. Il comune, su richiesta di privati, associazioni o enti morali, può concedere in uso aree all’interno del cimitero per sepolture private, nel rispetto dei requisiti tecnici e igienico-sanitari. La concessione in uso di aree interne al cimitero deve sempre garantire la ricezione di cadaveri indipendentemente dal sesso, dall’etnia e dalla professione religiosa.
8. Il comune può altresì autorizzare:
a) la costruzione e l'uso di aree e spazi per la sepoltura di animali d'affezione, secondo le indicazioni tecniche dell'ATS e dell'ARPA;
b) la costruzione di cappelle private fuori dal cimitero, purché contornate da un'area di rispetto;
c) la tumulazione in luoghi al di fuori del cimitero, previo parere e secondo le indicazioni tecniche dell'ATS e dell'ARPA, quando ricorrano giustificati motivi di speciali onoranze.
9. I comuni definiscono:
a) l'assetto interno di ciascun cimitero;
b) i turni di rotazione dei campi di inumazione o le procedure di trattamento del terreno atte a favorire i processi di mineralizzazione;
c) le modalità di concessione e le tariffe delle sepolture private, nonché le modalità di tumulazione degli animali di affezione;
d) l'ampiezza delle aree di rispetto di cui al comma 6 e al comma 8, lettera b).
10. Nei casi di cui al comma 9, lettere a) e d), è richiesto il parere dell'ATS e dell'ARPA, secondo le rispettive competenze.
11. Il comune autorizza la costruzione di nuovi cimiteri, l'ampliamento o la ristrutturazione di quelli esistenti, previo parere vincolante dell'ATS e dell'ARPA, secondo le rispettive competenze. La soppressione di cimiteri è autorizzata dall'ATS.
12. I comuni assicurano spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari.
13. Gli animali di affezione, per volontà del defunto o su richiesta degli eredi, possono essere tumulati in teca separata, previa cremazione, nello stesso loculo del defunto o nella tomba di famiglia, secondo le disposizioni contenute nel regolamento di cui all’articolo 76 e nel regolamento comunale.
NOTE:
357. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 4 marzo 2019, n. 4. Torna al richiamo nota
384. Ai sensi dell’art.2, comma 8, lett. e) della l.r. 11 agosto 2015, n. 23 i riferimenti alle ASL contenuti nei Titoli VIII e IX s’intendono come riferimenti alle ATS. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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