Legge Regionale 23 dicembre 2010 , n. 19

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2011

(BURL n. 52, 1° suppl. ord. del 27 Dicembre 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-12-23;19

Art. 13
(Soppressione dei diritti di segreteria su atti e certificati dell'albo imprese artigiane)
1. A seguito dell'unificazione degli adempimenti a carico delle imprese artigiane per le iscrizioni, le variazioni e le cancellazioni al registro imprese e all'albo delle imprese artigiane, sono soppressi i diritti di segreteria su atti e certificati dell'albo imprese artigiane di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 (Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo)(9) alla quale è apportata la seguente modifica:
a) il comma 1 dell'articolo 17 è abrogato.
2. I trasferimenti della Regione al sistema camerale per la tenuta degli albi delle imprese artigiane, attività delegata ai sensi dell'articolo 2, comma 16, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs 112 del 1998 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59'), sono ridotti tenendo conto dei cessati introiti derivanti dalla soppressione dei diritti di segreteria e del contenimento dei costi sostenuti dalla CCIAA a seguito della semplificazione e automazione dei procedimenti relativi agli albi artigiani.
NOTE:
9. Si rinvia alla l.r. 16 dicembre 1989, n. 73, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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