Legge Regionale 18 aprile 2012 , n. 7

Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione

(BURL n. 16, suppl. del 20 Aprile 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-18;7

Art. 23
(Modifica all'articolo 4 quater della l.r. 31/2008. Istituzione del fondo per la prevenzione del rischio idrogeologico)
1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(18)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 5 dell'articolo 4 quater sono aggiunti i seguenti:
'5 bis. E' istituito il fondo per la realizzazione di interventi di prevenzione del rischio idrogeologico, alimentato dal versamento da parte dei proponenti di ogni mutamento di destinazione d'uso del suolo oggetto di vincolo idrogeologico di cui all'articolo 44, di un importo fissato con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, sulla base dei seguenti criteri:
a) superficie oggetto di mutamento di destinazione d'uso del suolo, espressa in metri quadrati;
b) ubicazione dell'intervento, distinguendo tra comuni montani e comuni non montani; particolare attenzione é prestata alla salvaguardia delle aree montane nell'ottica del mantenimento delle attività agricole collocate in quei territori, anche come misura per contrastare lo spopolamento;
c) volume di terreno da movimentare, espresso in metri cubi;
d) tipologia di destinazione d'uso richiesta in mutamento a quella esistente.

5 ter. All'introito delle somme derivanti dall'applicazione del comma 5 bis si provvede con l'UPB 4.5.202 'Assegnazioni e trasferimenti da altri soggetti' dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2012 e successivi. L'utilizzo del fondo per la prevenzione del rischio idrogeologico è vincolato ai territori soggetti al medesimo vincolo.
5 quater. Le risorse per la realizzazione di interventi di prevenzione del rischio idrogeologico sono allocate alla UPB 3.2.3.110 'Pianificazione territoriale e difesa suolo' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2012 e successivi.
5 quinquies. Il versamento dell'importo compensativo di cui al comma 5 bis è condizione necessaria al rilascio dell'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso del suolo.
5 sexies. La Regione rende pubbliche annualmente le somme raccolte in applicazione del comma 5 bis, nonché l'elenco degli interventi finanziati e la loro ubicazione.
5 septies. La Regione collabora con il Ministero delle politiche agricole all'attuazione delle linee guida per il monitoraggio annuale del consumo del suolo agricolo su base regionale e la sua riduzione, con l'obiettivo di raggiungere entro il 2020 il dimezzamento degli indici di consumo rilevati nell'anno 2012.
5 octies. Costituisce titolo prioritario per l'accesso al 'Fondo per la prevenzione del rischio idrogeologico' lo svolgimento di attività agro-forestali, anche in forma consorziata, connesse alla prevenzione del rischio idrogeologico.'.
NOTE:
18. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi