Legge Regionale 1 ottobre 2014 , n. 26

Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna

(BURL n. 40, suppl. del 01 Ottobre 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-10-01;26

Art. 4
(Finanziamenti e strumenti attuativi)
1. La Giunta regionale, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, può avvalersi dei seguenti strumenti, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato:
a) contributi di natura corrente;
b) contributi a fondo perduto, in conto capitale o in conto interessi;
c) finanziamenti a tasso agevolato.
1 bis. I contributi in conto capitale a fondo perduto per la realizzazione, riqualificazione anche ai fini della sicurezza, gestione sostenibile e accessibilità di rifugi e bivacchi possono essere concessi fino all'ammontare dell'ottanta per cento della spesa ritenuta ammissibile in deroga al comma 2 dell'articolo 28 sexies della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione).(2)
2. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare con Finlombarda s.p.a., con l'Istituto per il credito sportivo s.p.a. (ICS), con la Cassa depositi e prestiti s.p.a. (CDP), con la Banca europea degli investimenti (BEI) o con altri istituti di credito, individuati nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici, convenzioni tese a promuovere:
a) la costituzione di un fondo di rotazione finalizzato alla concessione di finanziamenti;
b) la costituzione di un fondo finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi sui mutui;
c) la costituzione di un fondo finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto.
3. La Giunta regionale può altresì promuovere l'utilizzo di tecniche di finanziamento con ricorso a capitale privato.
4. La Giunta regionale può, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici, stipulare con istituti di credito, società di assicurazioni e consorzi-fidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) convenzioni finalizzate alla concessione, da parte dei medesimi, di garanzie per l'accesso al credito in favore dei soggetti che promuovano attività sportive o che realizzino investimenti negli ambiti previsti dalla presente legge.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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