Legge Regionale
1 aprile 2015
, n. 6
Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana
(BURL n. 14, suppl. del 02 Aprile 2015 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-04-01;6
Art. 28
(Volontariato e associazionismo)
1. La Regione riconosce la funzione del volontariato come espressione di solidarietà sociale sia individuale sia associativa e ne promuove le attività al fine di sviluppare collaborazioni con l'ente locale e in particolare con i servizi di polizia locale, in modo da contribuire al miglioramento della qualità della vita.
2. Per le collaborazioni di cui al comma 1, gli enti locali possono stipulare convenzioni con le associazioni del volontariato a condizione che queste associazioni non prevedano nell'accesso e nei propri fini forme di discriminazione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali o sociali, nel rispetto della normativa vigente. I volontari, individuati dalle amministrazioni locali attraverso le associazioni di volontariato, possono essere impiegati nel supporto al presidio del territorio a condizione che:
a) non abbiano subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non siano stati sottoposti a misure di prevenzione e non siano stati espulsi dalle forze armate o dalle forze di b) polizia nazionali, ovvero non siano stati destituiti o licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia