Legge Regionale 1 ottobre 2015 , n. 27

Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo

(BURL n. 40, suppl. del 02 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-01;27

Art. 33
(Gestori dei rifugi)
1. Gestore del rifugio è la persona fisica che è proprietaria del rifugio e lo gestisce o che è titolare di un contratto di gestione di rifugio in corso di validità. Se il titolare del contratto è un ente diverso da persona fisica, il gestore coincide con la persona indicata come responsabile del rifugio. Durante il periodo di apertura del rifugio il gestore è il punto di riferimento informativo della zona; nel caso di incidente, il gestore del rifugio collabora nelle attività di soccorso fornendo supporto logistico e operativo.
2. Qualora il rifugio sia dato in gestione, il proprietario del rifugio deve indicare il nominativo del gestore che deve sottoscrivere per accettazione la SCIA. Il comune accerta che il gestore abbia le conoscenze, le abilità e le competenze stabilite con provvedimento della Giunta regionale.
3. Il gestore del rifugio è assoggettato a un corso di formazione realizzato da enti accreditati presso la Giunta regionale. I contenuti e la durata del corso sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale.
4. Non è assoggettato al corso di cui al comma 3 il gestore del rifugio che risulta in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) avere esercitato per almeno tre anni l'attività di gestore del rifugio oppure essere stato coadiutore familiare nella gestione di un rifugio, per almeno tre anni;(21)
b) diploma di istruzione professionale o di istruzione tecnica afferente la materia oggetto del presente articolo; l'elenco dei diplomi di cui alla presente lettera è individuato dalla Giunta regionale;
c) diploma di qualifica di istruzione professionale afferente la materia oggetto del presente articolo unitamente allo svolgimento dell'attività di gestore del rifugio di almeno un anno; l'elenco dei diplomi di cui alla presente lettera è individuato dalla Giunta regionale;
d) abilitazione allo svolgimento delle attività professionali di aspirante guida alpina o guida alpina-maestro di alpinismo.
4 bis. Nel rispetto delle normative vigenti in materia di volontariato e in materia igienico sanitaria e di sicurezza, per le attività legate alla gestione del rifugio di cui alla presente legge e previa assunzione di responsabilità, il gestore del rifugio può avvalersi della collaborazione a titolo gratuito di personale volontario purché iscritto a un’associazione o un ente che tra gli scopi statutari abbia un interesse operativo per la montagna.(22)
NOTE:
21. La lettera è stata modificata dall'art. 15, comma 1, lett. b) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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