Legge Regionale 1 ottobre 2015 , n. 27

Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo

(BURL n. 40, suppl. del 02 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-01;27

Art. 82
(Infrastrutture pubbliche per lo sviluppo dell'attrattività)
1. La Regione, al fine di migliorare, qualificare e sviluppare iniziative di sostegno delle attività turistiche realizzate dalle province, dalla Città metropolitana di Milano, dai comuni e dagli enti pubblici, concede forme di contribuzione e di agevolazione di cui all'articolo 71, comma 3, per programmi, progetti e iniziative di investimento, per la diversificazione e il potenziamento delle infrastrutture pubbliche destinate a un utilizzo anche ai fini turistici e dell'attrattività.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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