Legge Regionale 29 dicembre 2016 , n. 34

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2017

(BURL n. 52, suppl. del 30 Dicembre 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-12-29;34

Art. 8
(Parametro di virtuosità per la spesa di personale del Consiglio regionale)
1. A partire dall'anno 2017 il Consiglio regionale, con riferimento alle spese relative ai contratti di cui agli articoli 66 e 67 della legge regionale 20 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale), assume quale limite di maggior rigore rispetto a quanto previsto dall'articolo 9, comma 28, settimo e ottavo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, quello rappresentato dalla spesa al medesimo fine sostenuta nell'anno 2009 ridotta del 10 per cento.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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