Legge Regionale 29 dicembre 2016 , n. 34

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2017

(BURL n. 52, suppl. del 30 Dicembre 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-12-29;34

Art. 9
(Disciplina della facoltà di cui all'articolo 6, comma 20, del d.l. 78/2010)
1. Dalla data di entrata in vigore della disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 20 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i risparmi sui costi della politica aggiuntivi rispetto a quelli di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dalle disposizioni da esso richiamate, quantificati ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22 (Assestamento al bilancio 2016/2018 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) e certificati dal collegio dei revisori, sono prioritariamente utilizzati per garantire il rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 9, comma 28, del medesimo decreto relativamente alle spese per i contratti di cui agli articoli 66 e 67 della l.r. 20/2008.
2. In ogni caso, la spesa relativa ai contratti di cui agli articoli 66 e 67 della l.r. 20/2008 deve essere inferiore a quella dell'anno 2009 ridotta, a partire dal 2017, del 10 per cento.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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