Legge Regionale 24 novembre 2017 , n. 25

Disposizioni per la tutela delle persone sottoposte a provvedimento dell'Autorità giudiziaria

(BURL n. 48, suppl. del 28 Novembre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-11-24;25

Art. 5
(Attività trattamentali socio educative, sportive, culturali e musicali)
1. La Regione promuove e sostiene interventi intramurari finalizzati alla realizzazione del progetto di reinserimento individuale anche attraverso iniziative di mediazione interculturale, attività sportive, culturali e musicali.
2. La Regione promuove e sostiene in tutti gli istituti penitenziari attività e progetti di mediazione linguistico culturale per favorire l'integrazione, la risocializzazione e i processi di reinserimento sociale dei detenuti di diverse provenienze.
3. La Regione, per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, promuove e sostiene il coordinamento tra i servizi sociali, il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria, l'Ufficio interdistrettuale per l'esecuzione penale esterna, il Centro per la giustizia minorile, i servizi territoriali, il terzo settore e il volontariato, il sistema scolastico e della formazione professionale, il sistema dei servizi al lavoro, delle imprese e delle loro rappresentanze.
4. La Regione favorisce e sostiene la diffusione all'esterno di iniziative ed eventi culturali prodotti all'interno delle strutture detentive.
5. La Regione, al fine di valorizzare l'apprendimento degli strumenti tipici della mediazione sociale e di gestione dei conflitti, promuove la sperimentazione di percorsi di formazione di Peer supporter per i detenuti, da parte di operatori preventivamente e adeguatamente preparati negli elementi tipici della Peer education.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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