Legge Regionale 24 novembre 2017 , n. 25

Disposizioni per la tutela delle persone sottoposte a provvedimento dell'Autorità giudiziaria

(BURL n. 48, suppl. del 28 Novembre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-11-24;25

Art. 13
(Provvedimenti attuativi)
1. La Regione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta i provvedimenti attuativi.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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