Legge Regionale 28 dicembre 2017 , n. 37

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2018

(BURL n. 52, suppl. del 30 Dicembre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-12-28;37

Art. 4
(Modifica alla l.r. 6/2009)
1. Alla legge regionale 30 marzo 2009, n. 6 (Istituzione della figura e dell'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza)(4)è apportata la seguente modifica:
a) l'articolo 10è sostituito dal seguente:
'Art. 10
(Autonomia e gestione finanziaria)
1. Il Garante predispone annualmente, in tempo utile per la formazione del bilancio del Consiglio regionale, un programma di attività per l'anno successivo con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.
2. L'Ufficio di presidenza, esaminato il programma e sentito il Garante, determina le risorse finanziarie da inserire nel bilancio del Consiglio regionale.
3. Con la relazione di cui all'articolo 9, comma 1, il Garante rende conto al Consiglio regionale in modo analitico della gestione della dotazione finanziaria.
4. Alle spese previste dalla presente legge si provvede con le somme stanziate alla Missione 01 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo', Programma 01 'Organi istituzionali', Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio regionale, nell'ambito del contributo di funzionamento al Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2018 e successivi.'.
NOTE:
4. Si rinvia alla l.r. 30 marzo 2009, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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