Legge Regionale 28 dicembre 2017 , n. 37

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2018

(BURL n. 52, suppl. del 30 Dicembre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-12-28;37

Art. 11
1. Alla legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività)(11) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
'2. Le garanzie fidejussorie previste dall'articolo 28 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e richieste sulle agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 1 possono essere prestate da enti bancari e assicurativi abilitati ai sensi della normativa vigente ovvero dagli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).';
b) dopo il comma 2 dell'articolo 2 sono aggiunti i seguenti:
'2 bis. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 28 ter, comma 2 bis, della l.r. 34/1978 e in applicazione di quanto disposto dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 1 sotto forma di contributi in conto capitale a fondo perduto per spese di investimento sono erogate a favore dell'impresa beneficiaria per un importo pari allo stato di avanzamento contabile dell'iniziativa. Le agevolazioni possono essere erogate anche a titolo di anticipazione, previa presentazione di apposita fidejussione di importo pari alla somma da erogare.
2 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti:
a) il rimborso dei costi delle garanzie, nei limiti delle disposizioni relative alle singole misure di agevolazione e l'eventuale destinazione di una percentuale delle risorse inerenti la dotazione finanziaria delle singole misure per la copertura di eventuali perdite;
b) per le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 1 sotto forma di contributi in conto capitale a rimborso, l'introduzione di gradazioni della garanzia in funzione della classe di rischio e la relativa metodologia di definizione, nonché l'individuazione della più idonea tipologia di garanzia, in relazione alla tipologia delle imprese e alle caratteristiche e finalità della singola agevolazione.

2 quater. Per le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 1 in forma di contributi in capitale a fondo perduto per spese di investimento, lo svincolo della garanzia prestata è correlato all'avvenuta verifica con esito positivo della rendicontazione delle spese relative all'impiego delle somme anticipate.
2 quinquies. Per le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 1 sotto forma di contributi in conto capitale a rimborso, lo svincolo delle garanzie avviene al termine del periodo di rimborso del finanziamento maggiorato di sei mesi.
2 sexies. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 2 quinquies si applicano anche alle agevolazioni sotto forma di contributi in conto capitale a fondo perduto o a rimborso per spese di investimento connesse agli accordi per la ricerca e l'innovazione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge regionale 23 novembre 2016, n. 29 (Lombardia è ricerca e innovazione), inclusi gli accordi già sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) Collegato 2018.'.
2. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 28 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione)(12)è inserito il seguente:
'2 bis.1 E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, commi da 2 bis a 2 sexies, della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività).'.
NOTE:
11. Si rinvia alla l.r. 19 febbraio 2014, n. 11, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
12. Si rinvia alla l.r. 31 marzo 1978, n. 34, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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